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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 37In conclusione, quindi, la funzione delle presunzioni nel dirittotributario è essenzialmente quella di agevolare la percezione del tributo,sia predisponendo uno strumento per combattere la tendenza adevadere da parte del contribuente, sia, quanto alle presunzioni legali,alleviando il carico di lavoro agli Uffici tributari, essendo esoneratidall’onere della prova del fatto presunto (41).4.2. – L’(originario) orientamento dell’Amministrazione finanziariae la posizione della giurisprudenza in merito alla natura giuridicadegli studi di settoreDa questi brevi cenni emerge, con ancora maggiore evidenza,l’importanza di una corretta qualificazione della natura giuridica deglistudi di settore, da questa dipendendo il grado di impegno probatorioCassazione (cfr. Cass., 28 agosto 1996, n. 7931, in www.finanze.it) al riguardo haspecificato che gravi sono gli elementi presuntivi oggettivamente e intrinsecamenteconsistenti e come tali resistenti alle possibili obiezioni, precisi sono quelli dotatidi specificità e concretezza e non suscettibili di diversa ed altrettanto verosimileinterpretazione e concordanti sono quelli non configgenti tra loro e nonsmentiti da altri ugualmente certi. La gravità dell’elemento indiziario ne esprimela capacità dimostrativa in funzione del tema della prova, la precisione rispondead una esigenza di univocità e la concordanza soddisfa la necessità di una valutazioneintegrata e complessiva di tutti gli elementi che presentino almeno singolarmenteuna parziale rilevanza probatoria positiva. Appare allora evidente comel’aggettivazione utilizzata dal legislatore sia in realtà del tutto ridondante e sostanzialmenteripetitiva di quelle che sono le caratteristiche fisiologiche del ragionamentopresuntivo, il quale per definizione si connota per la sua intrinseca rigorosità,logicità, coerenza e ragionevolezza e non può non condurre, per esseregiuridicamente rilevante, non alla certezza (propria solo delle scienze esatte), maalla probabilità, ad un elevato grado di probabilità, circa l’esistenza del fatto presunto.Un esempio concreto di presunzione semplice che viene frequentementeutilizzata dagli Uffici accertatori nonché confermata dagli stessi giudici tributariin quanto di per sé intrinsecamente logica e ragionevole, è rappresentata, nel casodi accertamento di utili non contabilizzati nei confronti di una società di capitali aristretta base azionaria, dalla presunzione (semplice) di attribuzione pro quota aisoci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggioriricavi sono stati accantonati o reinvestiti. La giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass.,11 novembre 2003, n. 16885; Cass., 25 luglio 2002, n. 10951; Cass., 16 giugno2002, n. 7174, tutte su www.finanze.it.) è, infatti, concorde nel ritenere che nelcaso di società di capitali a ristretta base azionaria ovvero a base familiare, purnon sussistendo, a differenza di una società di persone, una presunzione legale didistribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica la presunzione semplicedi distribuzione degli utili extracontabili ai soci, tenuto anche conto dellacomplicità che caratterizza un gruppo così composto.(41) In tal senso F. Moschetti, Il principio della capacità contributiva, Padova,1973, 112; E. De Mita, in Le presunzioni fiscali in materia <strong>tributaria</strong>, Attidel Convegno di Rimini, 22-23 febbraio 1985, Rimini.

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