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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 175hanno emesso atti di imposizione in contrasto con precedenti risposte ad interpello.Le decisioni riguardano, invece, questioni più generali come l’impugnabilitàdelle risposte agli interpelli. È facile capire anche se non precisato dallesentenze la ragione per cui si sono proposte tali interpretazioni: molto probabilmenteil contribuente che ha presentato l’istanza d’interpello si è visto recapitareuna risposta non in linea con le sue aspettative e più onerosa rispettoa quella da lui propugnata. Impugnare la risposta aveva quindi lo scopo dicontestare sin da subito l’interpretazione dell’ufficio, senza aspettare l’eventualeesercizio dell’azione impositiva, ed anzi cercare di prevenirla. Inutile direche tali tentativi non hanno avuto buon esito.Si segnala per la correttezza della decisione la Commissione TributariaProvinciale di Milano, la quale ha escluso l’impugnabilità nanti i giudici tributaridelle risposte agli interpelli ex art. 11 (Comm. trib. prov. Milano, sez.XIX, 26 novembre 2004, n. 242, in Boll. trib., 2005, 469).La Commissione ha rilevato come tale atto, oltre a non essere ricompresonell’elenco dell’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, non è vincolante per il contribuenteil quale è libero di non aderire alla soluzione indicata e porre in essereil comportamento tributario che ritiene più corretto.Ne consegue che non è tanto un problema di indicazione tassativa o menodegli atti impugnabili, come afferma incidenter tantum la Commissione,quanto un più generale problema di carenza di interesse ad agire da parte delcontribuente destinatario della risposta, giacché l’atto che va a impugnarecontiene una semplice interpretazione e gli non impone alcun contegno odonere economico. La correttezza o meno dell’interpretazione dell’Agenzia,qualora non condivisa, potrà essere oggetto di valutazione solo successivamentein caso di emanazione di atti impositivi da parte dell’Amministrazionefinanziaria.Ad analoghe conclusioni giunge il T.a.r. Emilia Romagna, sez. I, con lasentenza del 17 gennaio 2005, n. 47 (in Fisco, 2005, 6271). Anche in al casosi è rilevata l’inammissibilità dell’impugnazione, affermando che la rispostaall’interpello non ha natura provvedimentale e non vincola il contribuente.Il T.a.r. ha però respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzatapreliminarmente dall’Agenzia, ritenendo che la risposta all’interpello èunattoche si pone in una fase procedimentale di molto anteriore all’imposizioned’ufficio, con conseguente esclusione della giurisdizione del giudice tributario.Insomma, anche se si tratta di un atto non impugnabile i giudici amministrativihanno voluto ribadire che sono loro ad avere la giurisdizione di direche l’atto non impugnabile.Le pronunce in commento escludono quindi la possibilità che la controversia<strong>tributaria</strong> sia anticipabile rispetto al momento dell’accertamento ed oggettodi un giudizio puramente astratto sull’interpretazione delle norme.10. – Le garanzie del contribuente sottoposto a verifica e le difficoltà di individuarele conseguenze per la loro violazioneUn nutrito filone giurisprudenziale è sorto in relazione alle disposizionidi cui all’art. 12 e in particolare al 5 o e7 o comma.Com’è noto, tale articolo stabilisce le garanzie che devono essere riconosciuteal contribuente che sia sotto posto a verifica fiscale.In particolare, si prevede che la permanenza degli operatori civili o militaridell’amministrazione per il compimento di verifiche presso la sede del

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