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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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174 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA925, con nota di Batistoni Ferrara, Indennità per differenza del canone di locazioneed errore sulla norma <strong>tributaria</strong>). L’orientamento fuorviante dellagiurisprudenza era quello per cui era esclusa da tassazione (e quindi da ritenutaalla fonte) le indennità di locazione per i dipendenti del settore bancario.Per quanto riguarda la questione delle violazioni senza debito d’impostaun’applicazione del principio si è avuta con la sentenza della Cass., sez. trib.,26 settembre 2003, n. 14315 (in Vita not., 2004, 1518). Nel caso di specie, ilsoggetto aveva proceduto a riportare in avanti un importo a titolo di iva detraibile,finché l’ufficio non lo aveva proceduto all’accertamento contestandol’ammontare dell’Imposta detraibile. La Corte ha però annullato le sanzioni,ritenendo, da un lato, che il contribuente aveva confidato nella possibilità diriportare tale somma indottovi dal comportamento dell’Amministrazione cheper molto tempo non aveva contestato tale procedura e, dall’altro lato, dalfatto che comunque la violazione non aveva prodotto danno all’Erario poichéla società contribuente, compiendo esclusivamente operazioni esenti, non avevaimponibile sul quale operare la detrazione.Sempre in tema di violazione meramente formale si segnalano due sentenzedi merito non del tutto convincenti e motivate.La prima è la Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. I, 7 novembre2006, n. 122 (in GT - Riv. giur. trib., 2007, 453, con nota critica di F. BatistoniFerrara, Un’avventurosa sentenza di merito sulle sanzioni per comportamentiche non pregiudicano le azioni di controllo tributario).Nel caso di specie le sanzioni irrogate dall’Agenzia delle entrate traevanoorigine dalla contestazioni dell’ufficio circa la mancata autofatturazione diprestazioni di servizi resi da un Gruppo europeo di interesse economico, residentein Francia. La commissione ha annullato l’irrogazione delle sanzione ritenendoche comunque le prestazioni non fatturate erano da considerare costiinerenti e che l’iva relativa era quindi detraibile, sicché nessun danno è ravvisabileper l’Erario. La Commissione giunge però a questa conclusione sullabase di una riqualificazione dei rapporti tra soggetto italiano e G.e.i.e. francese,ma senza che ricorresse alcuna delle ipotesi di cui all’art. 37-bis, d.p.r. n.600 del 1973 che consentono di riqualificare un negozio elusivo.La seconda sentenza è della Comm. trib. prov., Pisa, sez., IV, 19 settembre2001, n. 97 (retro, 2002, II, 452, con nota di G. Luly, Le violazioni meramenteformali non sono punibili).Nel caso affrontato dalla commissione toscana un contribuente accortosidi aver pagato due volte la stessa iva procedeva in una successiva dichiarazionea portare in detrazione quanto pagato in eccesso, spiegando con letterail suo comportamento.La Commissione ha annullato la cartella emessa nei confronti del contribuenteaffermando che le sanzioni non erano dovute non essendovi danno perl’Erario poiché la duplicazione dell’imposta e quindi il diritto al rimborso nonerano mai stati negati dall’Agenzia. La pronuncia, seppur corretta nella sostanza,da un punto di vista propriamente giuridico commette l’errore di dareper scontata la possibilità di compensare debiti e crediti tributari che, come siè visto, non è così pacifica.9. – Le disposizioni in materia di interpello del contribuente: l’art. 11Scarsa la giurisprudenza sull’art. 11.Ed invero, la precisione circa gli effetti dell’interpello ha evitato numerosecontroversie, poiché non si hanno notizie di Agenzie delle entrate che

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