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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 173però bisogno di un maggior approfondimento nel senso che un obbligo ulteriorea carico dell’ufficio non sembra fondabile solo ed esclusivamente sullabuona fede e sulla collaborazione, poiché è necessario che la posizione di legittimaaspettativa del contribuente preesista alla prospettazione di un comportamentodell’ufficio volto a tutelare tale aspettativa. È, in sostanza, necessariopostulare l’esistenza di un diritto del contribuente a corrispondere lasanzione in misura agevolata per poter sostenere che l’ufficio deve mettere inogni caso in condizione il contribuente di usufruire di tale beneficio.8.1. – La non sanzionabilità del contribuente per obbiettive condizioni diincertezza e in caso di violazioni meramente formaliL’art. 10 contiene due disposizioni in tema di sanzioni: Le sanzioni nonsono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizionidi incertezza sulla portata e sull’àmbito di applicazione della norma <strong>tributaria</strong>o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito diimposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza lapendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma <strong>tributaria</strong>.La prima previsione era già statuita da altre disposizioni di legge, mentreè maggiormente innovativa quella relativa alle violazioni meramente formali,ossia che non incidono sul quantum dell’obbligazione <strong>tributaria</strong>.In merito all’interpretazione della nozione di obiettive condizioni di incertezzaè intervenuta una recente sentenza della Cassazione con la quale sonostati precisati i profili di applicabilità della previsione di non sanzionabilitàdel contribuente (Cass., sez. trib., 28 novembre 2007, n. 24670, in Corr.trib., <strong>2008</strong>, 203, con nota di F. Batistoni Ferrara, L’incertezza obiettiva qualecausa di non punibilità ed i poteri del fisco).In particolare, è stato chiarito che la norma (e le altre analoghe) si riferiscealle obbiettive condizioni di incertezza circa il contenuto, l’oggetto e i destinataridella norma <strong>tributaria</strong>. L’incertezza per essere rilevante deve poi essere«oggettiva» e tale espressione è da intendersi come riferita ai giudici: laverifica di tale carattere secondo la Corte dev’essere fatto non con riferimentoai contribuenti o agli Uffici finanziari, ma con esclusivo riferimento ai giudicie all’interpretazione giudiziale. In sostanza, si ha l’incertezza rilevante ai finidell’articolo in esame quando essa coincide con il risultato inevitabilmenteequivoco dell’interpretazione normativa condotta dal giudice.All’esito di queste considerazioni la Corte fornisce un elenco delle ipotesie degli indici di incertezza: in particolare, vengono valorizzati la difficoltà di individuarele disposizioni normative o di confezionare la formula dichiarativa dellanorma, o di determinare con precisione il loro significato. A tal fine, possonoconsiderasi indici di incertezza la mancanza o il contrasto nella prassi amministrativa,la mancanza o il contrasto tra precedenti giurisprudenziali, ovveroancora il contrasto tra le diverse fonti di interpretazione (giurisprudenza, prassie dottrina), nonché l’adozione di norme di interpretazione autentica.Si tratta di una pronuncia molto elaborata e volta a precisare il sensodella dizione dell’art. 10, anche se nel suo ancorare l’incertezza all’opera delgiudice, sembra in contrasto con l’impostazione generale della norma in esamevolta a dare rilievo alle situazioni concrete e specifiche della singola vicendaconcreta.Un’applicazione di tale norma con riferimento all’ipotesi di un orientamentogiurisprudenziale errato e poi superato si è avuto con la Corte di Cassazione,sez. trib., 7 maggio 2007, n. 14378 (in GT - Riv. giur. trib., 2007,

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