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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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170 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIARespingendo le censure svolte dal Comune la Cassazione ha fornitoun’interpretazione articolata delle norme dello Statuto sulla buona fede: si èprecisato che esse si applicano anche ai rapporti con enti impositori diversidall’Amministrazione finanziaria; hanno efficacia retroattiva, nel senso checon il prisma dell’affidamento vanno valutati anche rapporti e comportamentistorici antecedenti all’approvazione dello statuto, e che l’affidamento puòspingersi fino a riguardare la stessa obbligazione <strong>tributaria</strong> e non solo gli interessie le sanzioni.Quest’ultimo punto è importante giacché consente ai giudici che ne rilevinole condizioni di annullare integralmente l’atto e non solo di escludere lalegittimità di interessi e sanzioni.La Corte sostiene che i casi di tutela previsti dall’art. 10, 2 o comma noncostituiscono un’elencazione tassativa, ma esemplificativa, trattandosi delleipotesi maggiormente frequenti.Si tratta di un’interpretazione molto ampia della portata del principio ditutela dell’affidamento che potrebbe esporsi a censure nei casi in cui l’affidamentodel contribuente non sia fondato su elementi chiari e incontrovertibili.Analizzando la fattispecie concreta si può notare come l’affidamento riguardasseproprio la misura dell’imposta, giacché il c.d. «accordo» era intervenutocon riguardo a tale elemento. Il problema allora non è quello di considerarel’elencazione dell’art. 10 come tassativa o esemplificativa, ma dimodularela tutela dell’affidamento in ragione del comportamento affidante: seesso va a toccare l’obbligazione <strong>tributaria</strong> in se e per sé, allora il contribuentenon può essere oggetto di recuperi d’imposta se ha legittimamente fatto affidamentosu un’imposizione inferiore a quella corretta.Per quanto concerne i caratteri che deve avere la situazione di fatto perfondare l’affidamento del contribuente, la Cassazione ha precisato che occorre:un’attività dell’Amministrazione finanziaria idonea a determinare una situazionedi «apparenti» legittimità e coerenza dell’attività stessa in senso favorevoleal contribuente; la conformazione «in buona fede» (in senso soggettivo)– l’«affidamento», appunto – da parte di quest’ultimo alla situazionegiuridica «apparente», purché nel contesto di una condotta dello stesso («buonafede» in senso oggettivo) – anteriore, contemporanea e successiva all’attivitàdell’amministrazione – connotata dall’assenza di qualsiasi violazione delgenerale dovere di correttezza gravante sul medesimo (affidamento «legittimo»);3) l’eventuale presenza di circostanze specifiche del caso concreto e«rilevanti», idonee, cioè, a costituire altrettanti «indici» della sussistenza odell’insussistenza dei predetti presupposti: fra tali «circostanze» vanno annoverate,ad esempio, la situazione normativa astrattamente idonea a disciplinarela concreta fattispecie, nella quale si inseriscono le «condotte» dell’Amministrazionefinanziaria e del contribuente e sulla (interpretazione ed applicazionedella) quale potrebbe incidere il principio del legittimo affidamento; ovvero,lo stesso fluire del tempo, quale indice della «coerenza» dell’azione amministrativa<strong>tributaria</strong> e/o dell’affidamento del contribuente e/o del «consolidamento»della situazione giuridica soggettiva favorevole a quest’ultimo.È ancora la Cass. n. 17576 del 2002 a fornire indicazioni circa i caratteriche deve avere la buona fede e l’affidamento per poter essere tutelati.Sulla sua scia si sono poi poste le altre sentenze della Cassazione, nellequali si richiama la sentenza del 2002 e i presupposti da questa indicati per lasussistenza dell’affidamento.Ma se la sentenza del 2002 aveva affermato la sussistenza dell’affidamento,le successive lo hanno negato sulla base delle concrete risultanze di fatto.

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