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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 169vo e che tra i due soggetti è stata stipulata una convenzione per la difesa ingiudizio che è stata resa nota al pubblico mediante una circolare. Ciò crea neicontribuenti una situazione di legittimo affidamento circa la validità della notificache esclude la possibilità di pronunciarsi nel senso dell’inesistenza dellamedesima.Anche in altre occasioni i principi dell’affidamento e della buona fedesono entrati nel processo tributario.Particolare è il caso deciso dalla Cassazione con sentenza del 15 marzo2004, n. 5270 (in Dir. e giust., 2004, 27, 109 e in Fisco, 2004, 8009).Nel caso di specie, un funzionario delegato all’udienza dalla Direzioneregionale del Veneto aveva rinunciato all’appello proposto dall’ufficio, condichiarazione a verbale, nella quale si riconosceva la fondatezza del ricorsoproposto dal contribuente.Accortisi del fatto, l’Amministrazione finanziaria è ricorsa in Cassazioneaffermando che il delegato aveva il potere di esporre le argomentazioni a sostegnodell’appello e di controbattere quanto deduceva il contribuente, manon aveva il potere di rinunciare all’appello: era poco più che un nuncius.La Cassazione ha respinto l’impugnazione, ricordando che la rinuncia èpossibile anche da parte dell’Agenzia (art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992) e che ilcomportamento del funzionario non può essere valutato con una rigida disaminadei poteri conferiti, ma che occorre tenere conto del rilievo esterno chetale attività comporta, per cui il contribuente ben può fare affidamento sulfatto che il funzionario che rinuncia sia investito del relativo potere.Il richiamo all’art. 10 vale proprio a rendere inopponibili le eventuali limitazionidi potere del funzionario delegato all’udienza, per il quale si presume,invece, che abbia pienezza di poteri. Ricondurre la validità della dichiarazionedel funzionario ai principi generali consente altresì di poter affermarela validità delle stesse anche alle ipotesi in cui tali dichiarazioni abbiano uncontenuto atipico, purché ammissibile alla luce della normativa in materia diprocesso tributario.Un’interessante applicazione del principio di tutela dell’affidamento sitrova nella sentenza della Cass., sez. trib., 6 ottobre 2006, n. 21513 (in Boll.trib., 2007, 295, con nota di M. V. Serranò, Il principio dell’affidamento delcontribuente nell’evoluzione giurisprudenziale einFin. loc., 2007, 81).Nel caso di specie, relativo alla Tassa sullo smaltimento dei rifiuti, unComune dello spezzino aveva accolto una richiesta avanzata da una societàcontribuente volta a ottenere la riduzione della tassa e, in sede di liquidazionedell’imposta, aveva conseguentemente diminuito la pretesa fiscale nelle cartelledi pagamento emesse per quattro anni d’imposta consecutivi.Il Comune ci aveva poi ripensato, disconoscendo la riduzione accordatae recuperando la maggior imposta. La società si era opposta facendo valerel’intervenuto accordo sulla misura della tassa e comunque il legittimo affidamentoriposto nelle comunicazioni del Comune. In sede di merito le commissionierano andate lisce, ritenendo valido l’accordo intervenuto e quindi censurandola successiva azione impositiva che poneva nel nulla tale accordo.In Cassazione la prospettiva cambia, giacché si afferma che oggetto dellacontroversia non è la legittimità dell’accordo, bensì le conseguenze delcomportamento del Comune.La Cassazione, in sostanza, non tocca il tabù dell’indisponibilità dell’obbligazione<strong>tributaria</strong>, ma lavora sul piano dei comportamenti concreti tenutidalle parti e sulla loro idoneità a determinare preclusioni alla possibilità diemettere atti d’imposizione d’ufficio.

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