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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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168 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAfica non era valida, essendo stata proposta a un Ufficio incompetente. LaCorte ha respinto le deduzioni dell’Amministrazione finanziaria affermando laritualità della notifica (con conseguente inammissibilità dell’appello) e l’irrilevanzadei provvedimenti di organizzazione delle Agenzia che sono atti di naturainterna e non hanno rilevanza esterna. Inoltre, la Corte richiama anche iprincipi già espressi con riferimento alle istanze di rimborso, sostenendo che iprincipi di buona fede e collaborazione imponevano all’Agenzia o di non riceverela notifica, eccependo subito l’incompetenza, ovvero di comunicaretempestivamente all’articolazione territoriale competente la notifica. L’inerziadell’Agenzia non può certo andare a suo favore ponendo nel nulla l’attivitàdel contribuente.Sempre con riferimento al processo tributario va segnalata la sentenzadella Suprema Corte che concerne proprio il ricorso proposto nei confrontidell’ufficio periferico anziché nei confronti dell’Agenzia generale delle entrate(Cass., sez. trib., 22 luglio 2004, n. 13672, in Boll. trib., 2004, 1568).La vicenda si colloca a ridosso dell’entrata in funzione delle Agenzie fiscaliche hanno sostituito i precedenti Uffici periferici del Ministero delle Finanze.In tale periodo si era creato una notevole confusione in merito al soggettocui notificare il ricorso per Cassazione. Vi erano infatti sentenze che ritenevanolegittimati gli Uffici periferici, altre che al contrario affermavano lalegittimità dell’organo di vertice dell’Agenzia, altre ancora che erano intervenutesulla questione della notifica all’Avvocatura dello Stato.La sentenza in questione afferma che ad essere legittimata è solol’Agenzia centrale a nulla rilevando che il contribuente abbia notificato il ricorsoa un ufficio periferico sulla base delle indicazioni fornite dalle circolaridell’Agenzia stessa e dall’Avvocatura stessa. La Corte ha altresì affermatoche le circolari non essendo atti amministrativi non rientrano nel principio iuranovit curia per cui è onere del ricorrente ex art. 37 c.p.c. produrre in causatali documenti e che il principio del legittimo affidamento vale nei rapportisostanziali tra contribuente e amministrazione mentre non rileva nel rapportotra contribuente e giudice dalla controversia <strong>tributaria</strong>.L’interpretazione restrittiva fornita dalla sentenza in esame è stata peròsuccessivamente smentita dalle Sezioni Unite della Corte in una vicenda permolti versi analoga (Cass., sez. un., 29 ottobre 2007, nn. 22642 e 22641, inFiscovideo).Nel caso di specie si era nuovamente in tema di notifica del ricorso inCassazione da parte del contribuente, ma in discussione era la validità dellanotifica effettuata, anziché direttamente all’Agenzia centrale, presso l’Avvocaturadello Stato.Tale notifica non poteva ritenersi valida poiché a seguito della riformal’Avvocatura dello Stato non difende più ex lege le Agenzia fiscali. Il dubbioriguardava più che altro la natura dell’invalidità, ossia se la notifica dovesseintendersi come inesistente e quindi non sanabile, ovvero solo nulla e quindisanabile ed eventualmente rinnovabile.La Cassazione ha preferito questa seconda qualificazione precisando come,alla luce del diritto costituzionale alla difesa, il vizio dell’inesistenza dellanotifica debba essere circoscritto alle sole ipotesi in cui manchi qualsiasicollegamento tra il destinatario della notifica e la persona a cui l’atto è consegnato.Nel caso di notifica del ricorso per cassazione all’Avvocatura delloStato non può postularsi una simile mancanza di collegamento tale da far dichiararela notifica inesistente, per la ragione che tra Agenzia e Avvocaturaesiste pur sempre un rapporto di patrocinio autorizzato ancorché non esclusi-

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