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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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166 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAdell’istanza inviata all’ufficio incompetente a consentire il formarsi di unprovvedimento di silenzio-diniego, quanto sul piano dell’idoneità a impedireil verificarsi della decadenza.Nel caso di specie, infatti, il contribuente non aveva impugnato il silenzioopposto alla prima istanza, bensì quello opposto alla seconda, esponendosicosì alla contestazione della decadenza.La Cassazione ha ribadito l’orientamento per cui se l’istanza è rivolta all’ufficioincompetente non si forma il provvedimento di diniego, sicchél’eventuale impugnazione dovrebbe dichiararsi inammissibile mancando ilprovvedimento impugnabile, ma ha statuito che tale istanza vale a evitare ladecadenza dal diritto di chiedere il rimborso: una volta impedita la decadenzail diritto al rimborso è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale.Facendo appello ai principi di buona fede e collaborazione, la Corte haaffermato che l’Ufficio destinatario dell’atto ha l’obbligo di trasmetterel’istanza all’ufficio competente, dandone comunicazione al contribuente oquantomeno a indicare all’istante a quale ufficio rivolgere la richiesta. Taleprincipio di diritto vale anche per il passato, ossia per gli sbagli dei contribuenticompiuti prima che entrasse in vigore lo Statuto, in forza della peculiarenatura dei ricordati principi.Nella sentenza si richiama un precedente della Corte sul medesimo argomento,nel quale si era richiamato a sostegno anche l’art. 5, l. 18 marzo1968, n. 249, ai sensi del quale devono ritenersi tempestive le istanze eiricorsirivolti a organi diversi da quelli competenti, ma appartenenti alla medesimaamministrazione centrale (Cass., sez. trib., 28 luglio 2004, n. 14212, inMass. Giur. it., 2004).Mentre la Cassazione del 2005 sembra non condividere il richiamo al citatoarticolo 5, la sentenza del 2004, lo utilizza come disposizione risolutivadella vicenda e il richiamo ai principi dello Statuto è solo ai fini interpretativi.Le conclusioni in diritto cui giungono le sentenze sono identiche, ma ladecisione in fatto è completamente diversa. Nella sentenza del 2005, infatti,al rigetto del ricorso dell’ufficio fa seguito il consolidarsi del rimborso riconosciutodalle sentenze di merito, nella sentenza del 2004, l’applicazione deimedesimi principi comporta il rigetto del ricorso introduttivo della contribuenteper carenza del provvedimento impugnabile.I differenti esiti a cui giungono le decisioni impongono una riflessione.Da un lato, infatti, la Corte conferma il consolidato orientamento per cui afronte di un’istanza all’ufficio incompetente non si forma il provvedimentoimpugnabile con la conseguenza che l’eventuale impugnazione del silenzio rifiutoè inammissibile (principio ribadito anche da Cass., sez. trib., 7 ottobre2005, n. 19605, in GT - Riv. giur. trib., 2006, 125, con nota di A. Grassotti,Istanza di rimborso a ufficio fiscale incompetente). Dall’altro, si sostiene chel’istanza impedisce comunque la decadenza, trasformando la decadenza inuna normale prescrizione decennale entro la quale il contribuente può nuovamentepresentare l’istanza, questa volta all’ufficio competente.Vi è però il rischio che in sede di ricorso proposto dal contribuente afronte del silenzio sulla prima istanza, l’ufficio non eccepisca tale incompetenzae che la conseguente inammissibilità venga rilevata ex officio a distanzadi anni, magari solo in Cassazione. Se il processo fosse particolarmente lungoil contribuente si ritroverebbe con un ricorso inammissibile e una prescrizioneormai decorsa.

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