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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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36 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAnel caso di presunzioni assolute, data l’impossibilità per il contribuentedi fornire prova contraria.Lo stesso discorso vale anche con riferimento alle presunzionisemplici (art. 2729, 1 o comma, c.c.) (39), in quanto, in sede contenziosa,l’Amministrazione finanziaria avrà assolto l’onere probatorio sudi essa incombente semplicemente fornendo la prova del fatto fonte edesplicitando nella motivazione il ragionamento logico-probabilisticoche la conduce ad affermare l’esistenza del fatto presunto, anche in assenzadi supporti documentali a conferma delle proprie valutazioni, ciòa condizione che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti(40).norme di diritto» (art. 360, n. 3 c.p.c.). Nessun problema conseguentemente si ponein ordine all’onere di allegazione, poiché l’applicazione di norme sostanzialiche definiscono il presupposto non dipendono dall’allegazione delle parti: accertatoil fatto noto il giudice dovrà dare per assodato il fatto presunto. In tal sensocfr. A. Marcheselli, Le presunzioni nel diritto tributario, su<strong>Diritto</strong>&<strong>Diritto</strong> - Portalegiuridico,(www.diritto.it), 34 ss.(38) Si è detto come la caratteristica delle presunzioni legali relative siaquella di consentire alla parte contro cui opera di poter fornire la prova contraria,rappresentando, quindi, delle eccezioni alla regola di ripartizione dell’onere dellaprova ex art. 2697 c.c. La prova contraria a una presunzione relativa può esseredata, nel silenzio della legge, con ogni mezzo ammesso dal diritto (libertà dellaprova contraria), ivi comprese le presunzioni semplici. Spesso però, il legislatoretributario prevede delle presunzioni legali che non solo invertono l’onere dellaprova ma, alle volte, limitano anche il diritto alla prova contraria o con riguardoal tipo di mezzi di prova utilizzabili, o all’oggetto della prova, con tutti i conseguentie già analizzati risvolti sul piano della legittimità costituzionale. Con specificoriferimento agli studi di settore, esclude la sussistenza di limitazioni allaprova contraria A. Marcheselli, Gli studi di settore devono valorizzare la realtàdel singolo contribuente, op. cit., 513.(39) Si ricorda, infatti, che le presunzioni semplici sono appunto quelle operazionilogico-induttive per cui, provato il fatto noto, si risale, secondo un ragionamentologico-probabilistico, ad un fatto presunto, il cui utilizzo è lasciato alla«prudenza del giudice», a condizione, però, che presentino i connotati della gravità,precisione e concordanza (art. 2729, 1 o comma, c.c.).(40) L’art. 2729 c.c. nell’affidare al prudente apprezzamento del giudice lapossibilità di utilizzo di presunzioni semplici richiede come condizione che questedebbano necessariamente essere «gravi, precise e concordanti». Dare un precisosignificato a ciascuno di questi aggettivi è alquanto difficile. Si potrebbe dire cheil ragionamento presuntivo è grave quando è di per sé idoneo a dare certezza, omeglio un elevato grado di probabilità circa l’esistenza del fatto presunto; è precisoquando è in grado di indicare in modo specifico il fatto da provare. Quantoal requisito della concordanza esso sembrerebbe limitato all’ipotesi di più fatti indizianti:la stessa giurisprudenza (cfr., ex multis, Trib. Milano, 8 aprile 1993, inSoc. e dir., 1994, 597) ha, infatti, precisato come non sia necessaria la pluralitàdelle presunzioni, le quali devono essere gravi, precise e, solo se molteplici, concordantifra loro; mentre nel caso di unico fatto indiziante tale requisito non puòche essere inteso nel senso della univocità o coerenza dello stesso. La Corte di

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