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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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164 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA2007, n. 288, in GT - Riv. giur. trib., <strong>2008</strong>, 171, con nota di A. Ferrario, Lacunenormative e diversi meccanismi applicativi rendono poco chiara l’applicazionedella compensazione <strong>tributaria</strong>).La stessa sentenza ha precisato, inoltre, che per potersi avvalere dellacompensazione è necessario che il credito che si oppone in compensazione siaccertato con carattere di definitività. Tale non è sicuramente quello sulla cuisussistenza e importo penda un giudizio. L’art. 8 non lo richiede espressamente,ma tale requisito è da ritenersi pacificamente implicito, trattandosi diuno dei requisiti previsti dal codice civile per consentire l’estinzione per compensazionee non vi è alcun elemento che faccia supporre una soluzione diversain ambito tributario.I principi dell’art. 8, vengono richiamati anche in una interessante pronunciadella Commissione Tributaria Provinciale di Bari dell’11 novembre2003, n. 30 (in Boll. trib., 2004, 775).Nel caso di specie, la Commissione territoriale era stata adita in sede diottemperanza da parte dei contribuente che lamentava la mancata attuazionedell’obbligo di rimborso da parte dell’Agenzia delle entrate e ne chiedeva lacontestuale condanna al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazionemonetaria. La Corte ha accolto la richiesta del contribuente anche inpunto di rivalutazione monetaria, da cumulare agli interessi sulle somme dovutea rimborso: la commissione richiama a tal fine il disposto dell’art. 2, 2 ocomma, d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale nella giurisdizione <strong>tributaria</strong>sono compresi oltre ai tributi, alle sanzioni e agli interessi, gli altri accessorinelle materie di cui al 1 o comma.Tra questi accessori rientrerebbe anche la rivalutazione monetaria. Lacommissione richiama poi il principio della salvaguardia dell’integrità patrimonialedel contribuente di cui all’art. 8.A dire il vero appare più pertinente il richiamo all’art. 8 che non quelloalla norma in tema di giurisdizione.Quest’ultima disposizione ci dice solamente se il giudice tributario può omeno decidere su una domanda volta a ottenere la corresponsione della rivalutazionemonetaria che sia accessoria a una domanda principale avente oggettotributario. Non ci dice ancora se tale rivalutazione spetti o meno al contribuente.In tale contesto assume maggior rilevanza il profilo della tutela dell’integritàpatrimoniale, giacché una limitazione del quantum alla sola impostae agli interessi non è idonea a ripristinare al posizione complessiva delcontribuente, specie se l’inadempimento perdura per molto tempo.Apprezzabile, invece, è l’affermata possibilità di riconoscere tali elementipatrimoniali anche in sede di ottemperanza, senza che gli stessi siano statipreviamente contemplati nel giudicato a cui si dà attuazione.8. – La buona fede e l’affidamento del contribuenteSi tratta della disposizione forse più utile dello Statuto da un punto divista applicativo e che mette nero su bianco quello che era un orientamentogiurisprudenziale relativamente giovane che andava affermandosi sempre dipiù.Ma l’importanza di tale previsione sta nell’aver introdotto una clausolagenerale che potrà essere valorizzata nelle situazioni più diverse dai contribuentie che consente di modulare la risposta da parte dei giudici tributari alladomanda di giustizia al di fuori dei rigidi schemi predisposti dalla legislazione.

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