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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 163lamenti attuativi (Cass., sez. trib., 20 novembre 2001, n. 14579, in Boll. trib.,2002, 706; in Tributi, 2002, 127, con nota di Tognetti; in Giur. imp., 2002,166einGT - Riv. giur. trib., 2002, con nota di A. Ferrario, L’estinzione percompensazione in materia fiscale deve essere espressamente prevista dallalegge e Cass., sez. trib., 20 novembre 2001, n. 14588, in Fisco, 2002, 1848).Favorevole, invece, a considerare la compensazione come meccanismogeneralizzato di estinzione dell’obbligazione <strong>tributaria</strong> è la sentenza dellaCorte di Cassazione, sez. trib., 25 ottobre 2006, n. 22872 (in Corr. trib.,2007, 35 con nota di M. Basilavecchia, Applicabilità immediata della compensazione<strong>tributaria</strong>).Nel caso di specie si trattava di un’impresa di costruzioni che, pur avendoottenuto l’autorizzazione a imputare i corrispettivi nell’esercizio di consegnadei lavori, di fatto aveva fatto concorrere alla determinazione del redditodi ciascun esercizio la quota di corrispettivo via via emersa. A seguito dell’accertamentoin cui nella valutazione delle rimanenze l’ufficio non aveva tenutoconto dell’avvenuta tassazione degli acconti, il contribuente ricorreva aigiudici tributari denunciando la duplicazione dell’imposta per la parte degliacconti.La Corte di Cassazione ha condiviso il ragionamento del contribuente,richiamando a sostegno anche l’art. 8 dello Statuto. La ratio risiede forse piùdel divieto di doppia imposizione che non nell’immediata applicabilità dellacompensazione. Se si fosse ritenuto legittimo l’accertamento allora il contribuenteavrebbe avuto diritto a chiedere la restituzione dell’imposta pagata sugliacconti, sicché la compensazione avrebbe eventualmente potuto operare inquesto successivo momento, ma il legislatore ha già previsto all’art. 163 (exart. 127) t.u.i.r. il divieto di doppia imposizione, sicché di quanto già pagatodoveva tenersi conto.In senso contrario si è nuovamente espressa la Corte di Cassazione conla recente sentenza del 25 maggio 2007, n. 12262, la quale ha ritenuto che lacompensazione possa operare solo nei casi espressamente previsti e che la generalizzazionedi tale metodo di estinzione (rectius, estensione a tributi per iquali non era prevista) è stata demandata a specifici regolamenti attuativi, condecorrenza dal periodo d’imposta 2002.La vicenda è stata invero complicata dalla chiusa dell’articolo 8, ove siafferma che Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materiadi compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17, 2 ocomma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’estinzione dell’obbligazione<strong>tributaria</strong> mediante compensazione, estendendo, a decorreredall’anno d’imposta 2002, l’applicazione di tale istituto anche a tributi per iquali attualmente non è previsto: su tale previsione hanno fatto leva le sentenzedella Cassazione che hanno escluso l’immediata operatività della compensazione.Ha escluso che la compensazione potesse operare prima dell’approvazionedello Statuto anche la Commissione Tributaria Centrale, nel caso di uncontribuente che aveva indebitamente pagato l’invim decennale e straordinariae poi accortosi dell’errore l’aveva compensata con l’invim ordinaria(Comm. centr., sez. I, 1 o ottobre 2002, n. 6858, in Fisco, 2002, 7557).Secondo la Commissione Tributaria Regionale di Roma, il contribuenteche eccepisca in sede di accertamento l’avvenuta estinzione per compensazioneha l’onere di provare che la volontà di avvalersi di tale meccanismo, conrinuncia a chiedere il rimborso, è stata manifestata nella sede idonea ossia ladichiarazione annuale dei redditi (Comm. trib. reg. Roma, sez. I, 17 luglio

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