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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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162 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAvuole impugnare sussista una posizione di interesse legittimo in capo al destinatariodell’atto (Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2006, n. 3199, in www.giustizia-amministrativa.it).Nel caso di specie, una società aveva impugnato il provvedimento deldirettore regionale dell’Agenzia delle entrate con il quale era stata dispostauna nuova verifica a carico della società in relazione ad anni d’imposta per iquali erano già stati adottati atti di accertamento poi definiti con il condono.La mossa del contribuente era intelligente in quanto mirava a bloccaresul nascere l’attività ispettiva e di accertamento dell’Agenzia senza dovere attenderel’emanazione di nuovi atti impositivi. Essa si è però infranta contro laritenuta carenza di giurisdizione e con la rilevata carenza di lesività dell’atto,motivi che hanno spinto il Consiglio di Stato a respingere l’impugnazione.La soluzione è in linea di principio corretta, giacché il provvedimento èun atto interno alla fase di accertamento e i suoi eventuali vizi (nel caso dispecie, la carenza di elementi sopravvenuti rispetto alla prima verifica) potrannoessere fatti valere in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento,denunciando un’illegittimità derivata.Tuttavia, occorre rilevare come l’affermata carenza di lesività, se correttada un punto di vista astratto, potrebbe in concreto non essere tale, ove si consideriche la verifica può richiedere la presenza dei funzionari sul luogo disvolgimento dell’attività, con conseguente intralcio alla medesima. In tal caso,il differimento della tutela al momento dell’emanazione dell’accertamentonon è in grado di garantire appieno un’eventuale e legittima esigenza di tuteladel contribuente, che sarebbe affidata esclusivamente alla normale azioneaquiliana di risarcimento del danno.7. – L’art.8eladifficile affermazione della compensazione in materia <strong>tributaria</strong>L’art. 8, esordisce affermando che L’obbligazione <strong>tributaria</strong> può essereestinta anche per compensazione.In sostanza si ammette un adempimento della medesima con un mezzodiverso da quello ordinario del pagamento e, in particolare, viene riconosciutocome mezzo estintivo-satisfativo la compensazione mediante imputazione aquello che sarebbe il proprio debito di un credito nei confronti dell’Erario,che si rinuncia a ottenere in forma monetaria.La principale problematica interpretativa sorta in relazione all’art. 8 èquella concernente l’estinzione dell’obbligazione <strong>tributaria</strong>.In senso contrario all’applicabilità immediata si è dapprima espressa laCorte di Cassazione con due sentenze emesse nello stesso giorno, nelle qualisi è esclusa la possibilità di avvalersi immediatamente della compensazionetra debito tributario e credito che il medesimo contribuente vanti nei confrontidell’Erario.In entrambi i casi si trattava di omesso versamento dell’iva, compensatocon precedenti crediti sempre per iva, ovvero per crediti d’imposta riconosciutiai fini delle imposte sui redditi.In entrambi i casi la Corte ha escluso l’operatività della compensazione,affermando che essa è ammissibile solo nei casi già previsti dalla legge e comunquein presenza dei presupposti stabiliti dalle leggi speciali e con il rispettodelle modalità ivi previste. La disposizione dell’art. 8 non avrebbequindi efficacia retroattiva ma potrebbe consentire l’utilizzo della compensazionesolo a partire dal periodo d’imposta 2002, previa emanazione dei rego-

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