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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 161ta evidenza, ma non sempre le Commissioni sono risolute come quella di Bolognache, oltre a una ampia e articolata esposizioni delle ragioni dell’illegittimità,è ricorsa anche al più efficace dei deterrenti: la condanna alle speseprocessuali.Per quanto riguarda la cartella esattoriale una pronuncia inattesa e significativaè arrivata dalla Corte costituzionale.Nella vicenda che ha originato il rinvio, il giudice a quo si è trovato agiudicare di una cartella che non conteneva le indicazioni richieste dall’art. 7dello Statuto, in particolare mancava l’indicazione del responsabile del procedimento.Il giudice si è reso conto che applicare la disposizione alla cartellaavrebbe significato annullarla e ha dubitato che l’art. 7 dello Statuto fosse incostituzionalenella parte in cui si applica alle cartelle di pagamento, ritenuteatto esecutivo a contenuto standard e non un atto amministrativo in sensoproprio.La Corte ha respinto, con l’ordinanza 9 novembre 2007, n. 377, la questionegiudicandola manifestamente infondata: in particolare, la Consulta haribadito che anche la cartella di pagamento è un atto amministrativo e cometale deve rispondere ai requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla leggeper gli atti e, in particolare, è necessaria l’indicazione del funzionario responsabiledel procedimento, ossia di quel particolare e scarno procedimento cheporta dal ruolo alla cartella. La conseguenza non può che essere la nullitàdella cartella: anche se non è detto esplicitamente il contenuto dell’ordinanzae soprattutto la ragione che ha spinto il giudice a quo a sollevare la questionelasciano trasparire con sicurezza il fatto che la Corte costituzionale, nel pronunciaretale principio ha accettato come conseguenza della violazione la nullitàdell’atto.Chi ha un po’ di esperienza in materia di cartelle, tuttavia, non può nonessere sfiorato dal dubbio che, applicando con il dovuto rigore l’art. 7eildictum della Corte, <strong>pratica</strong>mente tutte le cartelle e tutti gli atti dei concessionaridella riscossione potrebbero essere annullati ad occhi chiusi. Tale prospettiva,ossia di rendere un deserto il settore della riscossione, rischia di indurrele Commissioni a non applicare compiutamente i principi in questione,salvando le cartelle anche in presenza di gravi difetti e carenze. Si tratta comunquedi una conseguenza legittima e, in fondo, imposta dalla legge. Anzil’ordinanza della Corte richiede una chiosa: il riferimento contenuto all’indicazionedel responsabile del procedimento va inteso come comprensivo ditutti i requisiti e le indicazioni necessari ex art. 7, Statuto. Il fatto che nellaordinanza si parli di tale specifico elemento è, infatti, dovuto esclusivamentealla prospettazione del giudice a quo, ma non significa certo che esso sia piùimportante degli altri o che questi possano essere omessi senza conseguenze.Come è stato spesso sottolineato la motivazione e gli altri elementi dell’attorichiesti dall’art. 7, sono funzionali alla difesa del contribuente e quindiin ottica giudiziale. Non ci si stupisca quindi che in una norma dedicata alcontenuto degli atti sia posta anche una regola in tema di giurisdizione.Il 4 o comma dell’art. 7, infatti, stabilisce che La natura <strong>tributaria</strong> dell’attonon preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quandone ricorrano i presupposti.Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale disposizione non attribuisce aigiudici amministrativi in materia <strong>tributaria</strong>, ma si limita a confermare la sussistenzadella giurisdizione amministrativa ove la stessa discenda dall’ordinariocriterio di ripartizione. Inoltre, è necessario che a fronte dell’atto che si

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