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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 159me le disposizioni i materia di notifica degli atti tributari. Su questo dato hafatto leva la Cassazione per respingere le doglianze di una contribuente residenteall’estero che lamentava di non aver avuto conoscenza dell’accertamentoin quanto effettuata con il rito degli irreperibili, ma senza l’invio della raccomandataal suo indirizzo reale (nel Principato di Monaco). La Corte haconsiderato valida la notifica, in quanto la spedizione della raccomandata nonè richiesta dalle norme tributarie in materia di notifica, le quali non sono intaccatedai principi codificati dall’art. 6 dello Statuto (Cass., sez. trib., 23 giugno2003, n. 9922, in Corr. giur., 2003, 995 e in Boll. trib., 2003, 1514).Altra disposizione a maggior contenuto precettivo è il 5 o comma dell’art.6, il quale stabilisce che Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivantidalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezzesu aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Amministrazione finanziariadeve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici,a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancantientro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezionedella richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguitodella liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispettoa quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi di iscrizionea ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuareil versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delledisposizioni di cui al presente comma.Il mancato rispetto di tale previsione, ossia il fatto che la cartella sia notificatasenza che sia preceduta dall’invito al contribuente a fornire chiarimentisulla riscontrata irregolarità, determina la nullità della cartella.Così si è espressa la Commissione Tributaria Provinciale di Milano consentenza del 3 marzo 2005, n. 35, la cui motivazione è, invero, ridotta all’ossoper non dire inesistente (in Boll. trib., 2005, 1247). La presa di posizionedei giudici milanesi avrebbe richiesto un maggior chiarimento circa il fondamentogiuridico della constata nullità: in particolare, potevano valorizzarsi,sia il dato testuale del 5 o comma ove ricorre il verbo «deve», sia alla espressasanzione di nullità disposta dal medesimo testo.Sulla stessa lunghezza d’onda la Commissione Tributaria Regionale delLazio, che ha annullato la cartella e il ruolo in quanto non proceduto dalla richiestaal contribuente di regolarizzare la documentazione presentata e relativaalla certificazione delle imposte pagate all’estero, documentazione che nonrecava la specificazione che si trattava di imposte pagate a titolo definitivo(Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI, 8 maggio 2007, n. 37, in Fiscovideo).La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna ha statuito, invece,che tale obbligo e la conseguente nullità per a sua violazione sussiste solo nelcaso di iscrizione a ruolo effettuate in base alla dichiarazione del contribuentee non anche nel caso in cui l’iscrizione sia preceduta da un preventivo atto diaccertamento (Comm. trib. prov. Bologna, 11 ottobre 2004, n. 200, in Boll.trib., 2005, 390).Le sentenze non lo dicono, ma occorre fare una precisazione di carattereprocessuale: chi vuol sollevare il motivo di illegittimità legato alla disposizionein commento ha l’onere di impugnare insieme alla cartella anche il ruolo,Sempre con riferimento al termine di cui al citato articolo 6, 5 o comma,la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha precisato che a detto terminenon si applica la c.d. sospensione feriale dei termini prevista dalla l. 7agosto 1969, n. 742 (Comm. trib. prov. Milano, sez. XI, 12 luglio 2004, n.23, in Fisco, 2004, 14619).

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