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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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158 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAl’ufficio tributi il passaggio di proprietà e consentire in tal modo la notifica alproprietario attuale (Cass., sez. trib., 23 giugno 2005, n. 13500, in Fiscovideo).Le date aiutano a capire la vicenda: la concessione per l’occupazionedello spazio pubblico intestata al vecchio proprietario è del 1995, mentre larichiesta di pagamento è del 2000, il che significa che il soggetto è stato insilenzio per più di cinque anni. A questo punto la richiesta di annullamentofondata sulla mancata attivazione del Comune per informarsi era quanto menopretestuosa.Singolare applicazione dell’art. 6 è quella fatta dal Consiglio di Stato.Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici amministrativi una società dipubblicità aveva richiesto l’autorizzazione al Comune di Milano per installarealcuni gonfaloni pubblicitari ai pali della luce. Il Comune aveva rilasciatol’autorizzazione senza indicare specificamente a quali lampioni installare, maquantificando immediatamente l’importo dell’imposta comunale sulla pubblicitàda assolvere prima di procedere alle installazioni.I Giudici amministrativi hanno censurato il comportamento del Comune,il quale, specie a fronte della liquidazione dell’Imposta, avrebbe dovuto fornireal richiedente l’elenco dei pali della luce su cui potevano installarsi i gonfalonial momento del rilascio dell’autorizzazione e ciò in quanto l’ente localeaveva a disposizione tale elenco e non era onere del richiedente procurarsialtrimenti, sopperendo alle carenze del Comune (Cons. Stato, sez. V, 22 aprile2004, n. 2293, in Boll. trib., 2005, 1594).Dalla sentenza non risulta, ma probabilmente l’impugnazione dell’autorizzazioneera finalizzata a eliminare il presupposto dell’imposta a fronte dell’impossibilitàdi attuare il messaggio pubblicitario.Al principio statuito dall’art. 6, fa riferimento anche la Commissione TributariaProvinciale di Taranto in una pronuncia non del tutto condivisibile (Comm.trib. prov. Taranto, sez. I, 11 giugno 2004, n. 244, in Fisco, 2004, 13711).Nel caso di specie, un comune pugliese aveva proceduto alla notificadell’avviso di accertamento mediante raccomandata in limine rispetto alloscadere del termine decadenziale per l’imposizione d’ufficio.La Commissione era stata, infatti, spedita il 27 dicembre, ma era giuntaal destinatario il 3 gennaio. La commissione ha dichiarato decaduto il Comunedal potere di accertare l’imposta per mancato rispetto del termine decadenzialedi cui all’art. 51, d.lgs. n. 507 del 1993, affermando che la notifica siera perfezionata solo al momento della ricezione e che pertanto l’avvenutaspedizione entro il termine non era in grado di evitare la decadenza.La commissione richiama a tal fine l’art. 6, e il principio per cui l’amministrazionedeve assicurare l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati eche, di conseguenza, l’azione impositiva non può dirsi correttamente effettuatasinché non si realizza la conoscenza dell’atto di accertamento da parte delcontribuente, ossia finché non riceve il plico raccomandato. Ove tale ricezionee la conseguente conoscenza dell’atto avvenga dopo la scadenza del terminedi decadenza l’accertamento è nullo, senza che rilevi in senso contrario ildictum della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, né l’eventualesanatoria della nullità a seguito di impugnazione.Nonostante l’apprezzabile sforzo motivazionale, la sentenza sembra fareconfusione tra i diversi piani del contenuto degli atti e della completezza dell’istruttoriadel procedimento, che abbiamo visto essere il campo di elezionedei principi di cui all’art. 6, e quello dell’esercizio dell’azione impositiva edella notifica degli atti, disciplinati da altre norme e da altri principi.Inoltre, deve ricordarsi che ai sensi del 1 o comma dell’art. 6 restano fer-

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