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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 157richiede l’allegazione delle bollette, con la conseguenza che la prova del versamentopuò essere desunta aliunde, anche dal comportamento dell’amministrazione.La Corte esclude, però, l’applicabilità al profilo probatorio dell’art. 6,Statuto e del suo antesignano, l’art. 18, l. n. 241 del 1990, in quanto si trattadi principio valevole solo nel procedimento amministrativo e non anche inquello giudiziario. Inoltre lo stesso può trovare applicazione solo quando ladocumentazione è già in possesso dell’amministrazione e tale profilo non èincontestazione. La soluzione cui giunge la Cassazione è, poi, identica a quelladelle altre sentenze sopra ricordate, in quanto si afferma comunque che èonere dell’amministrazione prendere posizione sul fatto dedotto dal contribuentecirca l’avvenuta presentazione dei documenti all’ufficio e che la mancatacontestazione costituisce argomento di prova. Occorre però una deduzionedel contribuente chiara e circostanziata, al fine di far sorgere l’obbligodella controparte di prendere posizione ex art. 88 c.p.c. che nella sentenza inesame rappresenta il dato normativo su cui si fonda la decisione (mentre nellealtre sentenze era l’art. 6 dello Statuto).Fa applicazione del ricordato principio anche Cass., sez. trib., 2 marzo2004, n. 4239 (in Fisco, 2004, 7227 e in Boll. trib., 2004, 1344), nel caso diuna contribuente che aveva richiesto il rimborso irpef in quanto proprietariadi immobile di interesse storico artistico, tassato sulla base del canone di locazioneanziché in base alla rendita catastale. La contribuente proponeva ricorsocalcolando il reddito tassabile in base alla rendita, ma senza documentarequest’ultimo elemento. L’Agenzia sconfitta nel merito ricorse in Cassazionedenunciando il difetto di prova, ma la Cassazione ha respinto la censura,affermando che era suo onere produrre i documenti necessari (id est l’attodi attribuzione della rendita) ove essi avessero portato a una riduzione ancheparziale della pretesa restitutoria.Sempre in tema di documentazione probatoria, la Commissione TributariaRegionale di Roma ha ritenuto sufficiente la produzione in copia dei documentiattestanti la pretesa restitutotria, mentre ha ritenuto non sufficiente aconfigurare la contestazione della conformità la semplice richiesta di esibizionedell’originale, in quanto l’Ufficio era già in possesso di tale esemplare originale,sicché la verifica della conformità poteva essere operata senza necessitàdi richiedere, in contrasto con i principi dello Statuto, documenti già inpossesso dell’Amministrazione finanziaria (Comm. trib. reg. Roma, sez. IX,19 luglio 2005, n. 118, in Boll. trib., 2007, 723).È stata esclusa l’applicazione delle regole stabilite dall’art. 6 nel caso incui il contribuente non provveda a effettuare le comunicazioni necessarie peril corretto trattamento tributario della fattispecie. Nel caso esaminato dallaCassazione un soggetto aveva richiesto la concessione per poter occupare lospazio pubblico al fine di poter effettuare delle opere di restauro. Prima delrilascio della concessione, il soggetto aveva venduto l’immobile, comunicandola cessione all’ufficio urbanistica del Comune, ma non all’ufficio tributi.Il Comune rilasciò il permesso per il restauro alla società acquirente dell’immobile,mentre il provvedimento per il pagamento della Tosap venneemesso nei confronti del precedente proprietario che aveva richiesto il permessodi occupazione.Il contribuente ha contestato il fatto che l’Amministrazione non avesse assuntole informazioni necessarie al fine di emettere l’atto per ottenere il pagamentonei confronti del nuovo acquirente, ma la Cassazione ha respinto le censureritenendo che era onere del contribuente portare a conoscenza anche del-

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