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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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156 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAIl problema riguarda essenzialmente le istanze di rimborso e la documentazioneda allegare alle medesime e all’ambito della prova nel giudizioavverso il diniego di rimborso.Secondo alcune sentenze quando il contribuente agisce per chiedere ilrimborso di imposte pagate in eccedenza ed eccepisce di aver già prodottonella fase amministrativa i documenti a sostegno della richiesta, l’Amministrazioneè tenuta a pronunciarsi in modo specifico e motivato sul punto, ossiasull’effettiva completezza dell’istruttoria in fase procedimentale.Se l’Amministrazione, al contrario, nulla controeccepisce alle affermazionidel contribuente il giudice tributario può trarre elementi di prova da talecomportamento (Cass., sez. trib., 2 dicembre 2004, n. 22646, in Fiscovideo;Cass., sez. trib., 5 ottobre 2001, n. 12284, in Riv. dir. trib., 2002, II, 264, connota di F. D’Ayala Valva, L’onere della prova ed il principio di collaborazionefra pubblica amministrazione e contribuente nella fase amministrativa enella fase processuale; Cass., sez. trib., 14 novembre 2001, n. 14141, inMass. Giur. it., 2001).Nei casi oggetto di sentenza i contribuenti avevano impugnato i dinieghidi rimborso, senza procedere all’allegazione ai ricorsi della documentazioneattestante i pagamenti effettuati, in quanto già allegati alle originarie istanze.L’Ufficio aveva dedotto il difetto di prova, senza tuttavia mai smentire il rilievodei ricorrenti sul fatto che la documentazione probante il diritto al rimborsoera già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.Il silenzio serbato dall’Ufficio è stato posto dai giudici a fondamentodelle decisioni di accoglimento dei ricorsi, in quanto si è ritenuto che talecomportamento rappresenta un argomento di prova a favore del contribuente:la mancata contestazione circa l’avvenuta produzione della documentazionenecessaria per il rimborso equivale a rendere provato tale fatto.A sostegno di tale interpretazione, i giudici richiamano gli artt. 18, l. n.241 del 1990 e 6 dello Statuto, affermando che tali norme codificano un piùgenerale principio, valevole anche nel campo processuale, secondo cui l’oneredell’amministrazione di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente èpiù stringente di quello che ordinariamente grava sui privati nel giudizio civile,in quanto rispondente alla direttiva di fondo che dovrebbe ispirare il rapportotra contribuente e Fisco, ossia la collaborazione.Nella maggior parte dei casi si trattava della mancata allegazione dellebollette doganali alla richiesta di rimborso, bollette allegate solitamente all’istanzadi rimborso. Particolare è la fattispecie esaminata da Cass., sez. trib.,5 novembre 2004, n. 21209 (in Mass. Giur. it., 2004): in tal caso la documentazionesu cui si controverteva era un elenco delle domande di rimborsodella tassa per l’iscrizione nel registro dell’imprese, elenco depositato pressola competente Agenzia delle entrate, la quale aveva certificato l’avvenuto depositocon un timbro sulla prima pagina dell’elenco.I giudici di merito avevano respinto il ricorso ritenendo che il timbrosulla prima pagina anziché sull’ultima non garantiva che l’elenco prodotto ingiudizio fosse conforme a quello depositato. La Cassazione ha riformato lasentenza sulla base del principio enunciato e sul fatto che l’Ufficio non avessemai contestato tale conformità. Analoga fattispecie e identica soluzione inCass., sez. trib., 12 novembre 2004, n. 21512 (in Boll. trib., 2005, 1835).In senso contrario si è posta la Cass., sez. trib., 30 gennaio 2004, n.1765, in (Vita not., 2004, 410). Anche in tal caso si trattava di bollette doganalinon allegate al ricorso, bensì all’istanza di rimborso. La Cassazione, conun’articolata pronuncia ha affermato che l’azione giudiziale di rimborso non

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