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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 155Comune era uscito sconfitto da alcuni contenziosi con i propri contribuenti inmateria di Imposta comunale sugli immobili.Pubblicare sulle riviste giuridiche la sentenza con l’indicazione per estesodel Comune soccombente avrebbe significato offrire ad altri concittadinidel ricorrente vittorioso lo spunto per impugnare gli atti del medesimo entepubblico. Ecco perché il Comune in questione affermava il diritto alla propriariservatezza invocando l’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai sensi delquale è possibile vietare la menzione dei dati identificativi della parte coinvoltain una sentenza in riproduzioni pubblicate in riviste giuridiche allorchésussistano legittimi motivi.La Cassazione ha respinto la richiesta del Comune volta a imporre dipubblicare le sentenze omettendo il nome dell’ente e ha affermato che la volontàdi non far conoscere atti o prassi che i giudici tributari hanno ritenutoillegittimi, non rappresenta una valida ragione per invocare la tutela della privacy,ma al contrario la conoscenza del mancato rispetto da parte degli entiimpositori delle norme che regolano l’attività amministrativa costituisce unmomento irrinunciabile della pretesa dei contribuenti al rispetto dei principicostituzionali nell’esercizio di tale attività (Cass., sez. trib., decr. 13 gennaio2005, in Fisco, 2005, 1656).5. – Le disposizioni sulla conoscenza degli atti e la semplificazione amministrativa:l’art. 6Norma di carattere procedimentale, essa pone a carico dell’Amministrazionefinanziaria una serie di obblighi volti a garantire l’effettiva conoscenza da partedel contribuente degli atti a lui destinati. Tale conoscenza è, infatti, il presuppostofondamentale per consentire al contribuente l’esercizio dei propri diritti,in particolare in sede amministrativa. Questo, più di quello giudiziale, sembral’ambito di applicazione della disposizione in oggetto, come attesta la clausoladi salvezza delle norme in materia di notificazione degli atti tributari.Particolare e innovativo è l’obbligo sancito a carico dell’amministrazionedi informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza daiquali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazionedi una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodottiche impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito». Piùche una disposizione in materia di conoscenza e informazione del contribuente,sembra una specificazione del più generale criterio della collaborazione edella buona fede: la violazione di tale previsione, infatti, non ha conseguenzasolo sul piano formale degli atti o sulla procedura amministrativa, ma potrebbeavere anche riflessi sul piano sostanziale del rapporto tributario.Più che le disposizioni sin qui ricordate (e le altre con analogo contenutoprogrammatico) hanno costituito oggetto di applicazione giudiziale le previsioneaventi un preciso contenuto precettivo.L’art. 6, 4 o comma, stabilisce che Al contribuente non possono, in ognicaso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazionefinanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo18, 2 o e3 o comma, della l. 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamentod’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azioneamministrativa.Sul punto si è formato un contrasto giurisprudenziale che attiene ancheall’applicabilità dei principi dello Statuto al processo tributario.

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