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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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154 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAcabili quindi a fattispecie verificatesi prima dell’entrata in vigore della l. n.212 del 2000. Nella vicenda decisa dalla Corte con l’importante arresto, infatti,era in discussione la possibilità di applicare i principi dell’affidamento acomportamenti tenuti dall’amministrazione negli anni novanta, quanto l’affermazionedi questi principi in campo tributario era solo agli inizi.3. – Le altre norme in materia di legislazione <strong>tributaria</strong>Gliart.2e4dello Statuto prevedono vincoli per il futuro legislatore relativamentealla Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, nonchéin tema di utilizzo del decreto legge in materia fiscale.Dalla lettura dei recenti provvedimenti nomativi di riforma e delle ultimeFinanziarie approvate, sembra che di tali previsioni si ignori la stessa esistenza.Né pare probabile che la Corte costituzionale si pronunci nel senso dell’illegittimitàdi una disposizione di legge perché non rispetta le minuziose previsioniin tema rubrica degli articoli ovvero di richiami ad altre disposizionidi legge.Più probabile che le norme in questione possano trovare un proprio spaziovitale se lette in combinato disposto con altre disposizioni dello Statutostesso, quali, prime tra tutte, quelle in tema non sanzionabilità del contribuenteper obbiettive incertezze sulla norma <strong>tributaria</strong>.4. – Il diritto all’informazione del contribuente: l’art. 5Si tratta di norma specificamente procedimentale e rivolta, in primo luogo,all’amministrazione. In particolare esso stabilisce che L’Amministrazionefinanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa eagevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti inmateria <strong>tributaria</strong>, anche curando la predisposizione di testi coordinati emettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.L’Amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative diinformazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale,ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.Non solo: è onere dell’amministrazione fare quanto in suo potere perportare tempestivamente a conoscenza dei contribuenti il contenuto dellaprassi mediante la pubblicazione di circolari e risoluzioni e di ogni altro attoo decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.Si prende atto del sempre maggior peso che la prassi ha nell’interpretazionedel diritto tributario, specie con riferimento alle riforme e innovazioniadottate a getto continuo. Non vi sono particolari pronunce in merito, giacchéla disposizione è essenzialmente programmatica e può avere una rilevanza<strong>pratica</strong> nelle controversie tributarie se letta in combinato con altre disposizioni,quali quelle sulla buona fede o sull’incertezza delle disposizioni tributarieche esclude la sanzionabilità del contribuente. Ciò nonostante la norma è statainvocata in una fattispecie del tutto particolare.Quid iuris, infatti, se l’Amministrazione sbaglia e sostiene prassi chevengono annullate dalle Commissioni tributarie?Si pone il problema di verificare se anche tali informazioni debbano esserepropalate al pubblico e la Cassazione ha preso posizione sul punto affermandoche non rilevano nel caso di specie profili legati alla privacy. Per capireil senso dell’enunciazione occorre avere presente il caso concreto: un

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