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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 153La Cassazione ha ritenuto legittima la previsione in commento in quantolegge interpretativa dell’art. 6, t.u.i.r., nonché criterio ermeneutico vincolanteanche per le fattispecie anteriori all’entrata in vigore della norma interpretata.Tale orientamento è stato ribadito anche a seguito dell’entrata in vigore delloStatuto, giacché la previsione ivi contenuta circa la necessità di qualificareespressamente come tali le norme di interpretazione autentica è norma rivoltaal legislatore futuro e non può applicarsi alle leggi interpretative già emanate.(Cass., sez. trib., 9 ottobre 2006, n. 24085, in Corr. trib., 2007, 401 con notadi A. Marcheselli, Accertamento bancario dei redditi di fonte illecita e Statutodel contribuente).Un’altra eccezione al divieto di retroattività è rappresentata dalle normedi carattere procedimentale (Cass., sez. trib., 27 agosto 2001, n. 11274, inGiur. imp., 2002, 130 e in Boll. trib., 2001, 1509).Mentre la retroattività delle norme di interpretazione autentica è sancitaespressamente, la possibile applicazione delle norme sul procedimento amministrativodi accertamento dei tributi a rapporti già instaurati è desunta dallaCorte, da un lato, dal principio secondo cui tempus regit actum e, dall’altro,dalla stessa dizione letterale dell’art. 3, il quale limita l’irretroattività dellenorme tributarie ai profili sostanziali del tributo (Relativamente ai tributi periodicile modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’impostasuccessivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioniche le prevedono) e agli obblighi a carico del contribuente dalla cui violazionepossono derivare effetti negativi per il contribuente (In ogni caso, ledisposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuentila cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giornodalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti diattuazione in esse espressamente previsti).Nel caso di specie, la norma di cui si contestava l’applicazione retroattivaera l’art. 54, 5 o comma, d.p.r. n. 633 del 1972, il quale consente l’accertamentoparziale ai fini dell’iva. Tale possibilità era stata introdotta, medianteuna novellazione del citato art. 54, dall’art. 3, l. n. 413 del 1991, con decorrenzadal 1 o gennaio 1992. La Corte ha ritenuto legittimo l’utilizzo di talemetodologia di accertamento anche ai periodi d’imposta anteriori al 1992, inbase appunto alla natura di norma procedimentale e non sostanziale.2.2. – La retroattività dello StatutoResta da vedere se è retroattivo o meno lo Statuto dei diritti del contribuentee i suoi principi.La già citata sentenza n. 17576 del 2002, ha fornito una risposta distinguendotra quelle disposizioni dello Statuto che sono espressioni di principigenerali per i quali può affermarsi la loro vigenza nell’ordinamento ancor primadella loro previsione espressa e quelle disposizioni che hanno un contenutoinnovativo rispetto alla legislazione precedente.Esempi di principi immanenti sono quelli contenuti nell’art. 6, in materiadi conoscenza degli atti, nell’art. 7, in materia di motivazione e nell’art. 10,relativo alla buona fede e alla collaborazione tra amministrazione e contribuente.A contenuto innovativo sono, invece, le regole in materia di diritti delcontribuente sottoposto a verifica e quelle sull’interpello.La distinzione è funzionale a tracciare nell’ambito delle disposizioni delloStatuto un discrimen tra le diverse regole al fine di individuare quelle cheessendo espressione di principi generali «immanenti» nell’ordinamento, appli-

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