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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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152 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAmente al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazionee qualificando tale dictum sulla natura del termine come interpretazioneautentica si rimettevano in corsa tutte quelle azioni impositive per cuiormai il termine era scaduto.La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. XXVIII, con sentenzadel 17 luglio 2003, n. 593 (in Boll. trib., 2003, 1340 e in Fisco, 2003,5241) ha contestato la natura interpretativa della norma, affermandone il contenutoinnovativo con il quale sono stati trasformati in ordinatori i termini ancorapendenti, mentre non sono stati toccati quelli ormai esauriti. A tal fine lasentenza richiama, oltre al principio processuale di cui all’art. 154 c.p.c. (secondoanche i termini ordinatori una volta scaduti producono effetti analoghia quelli perentori), invero poco pertinente, anche il divieto di retroattività egli effetti negativi che si verificano in capo al contribuente trattandosi diretroattivitàin peius. La sentenza afferma poi espressamente che il ricorso all’interpretazioneautentica non è stato dettato da necessità di chiarezza, ma daragioni di cassa, con una raffinata espressione latina (ad usum principis).Ancora in tema di incerti interventi normativi, va ricordata una sentenzadella Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, sez. IV, 4 dicembre2003, n. 14 (in Fisco, 2004, 3680, con commento di F. Petrone), relativa alcondono ex art. 8, l. n. 289 del 2002.Tale articolo prevedeva la possibilità di definire la propria posizione conriferimento all’Imposta unica sulle scommesse, mediante dichiarazione integrativae pagamento del 20% della maggior imposta; se era già stato notificatoavviso di accertamento, la percentuale da pagare saliva al 30%.Nella fattispecie concreta, la società contribuente, destinataria di un avvisodi accertamento in data 24 dicembre 2002, effettuava il pagamento dellasomma necessaria per il condono in data 12 febbraio 2003 e, a scanso diequivoci notificava, l’impugnazione dell’accertamento in data 21 febbraio2003. Due giorni dopo con la conversione in legge del d.l. n. 282 del 2002 (l.n. 27 del 2003), veniva abrogato il 2 o comma dell’art. 8 della legge sui condonicon effetto dal 1 o gennaio 2003 e le somme versate a titolo di condonoavrebbero dovuto essere restituite ai soggetti che le avevano versate.La commissione romagnola ha però disatteso tale retroattività voluta dallegislatore affermando che la definizione del condono si era ormai consolidataessendo il versamento precedente alla legge di conversione che abrogò lapossibilità di definire le controversie sull’Imposta unica sulle scommesse.Anche in questo caso la sostanziale disapplicazione della legge avvieneall’esito un ampio excursus sul significato delle disposizioni e sui principi costituzionalidi cui le norme dello Statuto rappresentano un’attuazione.2.1. – Le eccezioni al divieto di retroattivitàIl divieto di retroattività soffre, però, di alcune eccezioni.Una prima eccezione al divieto di retroattività è previsto per quanto concernele norme di interpretazione autentica. Lo stabilisce direttamente in apertural’art. 3, facendo salvo ciò che stabilisce l’art. 1, 2 o comma relativo appuntoalle leggi d’interpretazione autentica, le quali sono ammesse con alcunecautele: «L’adozione di norme interpretative in materia <strong>tributaria</strong> può esseredisposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando cometali le disposizioni di interpretazione autentica».Una di queste norme è l’art. 14, 4 o comma, l. n. 537 del 1993, ai sensidel quale sono tassabili anche i proventi di attività illecite.

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