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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 151buti in conto esercizio erogati dagli enti locali alle aziende di trasporto pubblicoper ripianare i debiti.Com’è noto, tali erogazioni non concorrevano a formare il reddito imponibileai fini delle imposte sui redditi e in virtù del rinvio operato dagli artt.11 e 11-bis, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 erano esclusi anche dalla baseimponibile irap. Sul punto è intervenuto dapprima l’art. 3, comma 2-quinquies,l. 22 novembre 2002, n. 265, stabilendo l’inclusione degli stessi nellabase imponibile irap a partire dal 1 o gennaio 2003 e successivamente la LeggeFinanziaria per il 2003, con la quale l’art. 3 citato è stato trasformato danorma innovativa in norma interpretativa: sparisce il termine di decorrenza esi afferma che gli articoli del decreto irap «deve interpretarsi» nel senso percui i contributi de quo debbano ricomprendersi nella base imponibile irap e,quindi, tassarsi.Se la prima norma confermava che, almeno fino a tutto il 2002 i contributierano esclusi dalla base imponibile, la seconda (o meglio la seconda versionedella stessa norma) ribalta completamente l’interpretazione e apre laporta a sostanziosi recuperi per gli anni passati grazie alla retroattività pudicamentecelata sotto quel «deve interpretarsi».Viene da chiedersi quale visione stia dietro un simile modo di legiferare.Sembra in un certo qual modo che il legislatore (o almeno il Governo) ciprovi: intanto si cambiano le leggi come più conveniente alle ragioni dell’incasso,se poi ciò ai contribuenti non piace che si prendano la briga di contestaregli accertamenti davanti ai giudici tributari.Forse si ignora come lo spirito del mugnaio di Sans-Souci sia ancoramolto vivo: il y a bien un juge à Berlin!La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sez. XV, con la sentenzadel 18 luglio 2003, n. 556 (in Rass. trib., 2003, 1777, con nota di G.Marini, Leggi interpretative e retroattività delle leggi (note minime sulla tassabilitàirap dei contributi erogati alle imprese di trasporto pubblico)) elaCommissione Tributaria Regionale di Bari, sez. XXVIII, con la sentenza del26 gennaio 2004, n. 212, (in Fiscovideo) hanno annullato gli atti d’imposizioneemanati in base alla legge interpretativa, ritenendo che la stessa avesse effettiinnovativi e che quindi potesse applicarsi solo a partire del periodo d’imposta2003, mentre per i periodi d’imposta precedenti i contributi rimangonoesclusi dalla base imponibile.Entrambe le sentenze richiamano l’art. 3eiprincipi di certezza del dirittoche lo giustificano. Nessuna delle due sentenze però rileva quello che forseera più palese, ossia che la necessità di interpretare autenticamente non c’era,sicché l’utilizzo della legge interpretativa era un tentativo un po’ maldestro diintrodurre un’imposizione retroattiva.Considerazioni in parte diverse, ma esito analogo, in un altro caso postoall’attenzione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma. La vicendariguarda un altro dei misteri del diritto tributario, ossia quello del termine perla notifica delle cartelle di pagamento ex art. 36-bis, d.p.r. n. 600 del 1973.La questione è stata una fonte inesauribile di controversie decisioni, contrasti,interventi scomposti del legislatore, colpi d’accetta della Corte costituzionaleetc.Nel caso di specie sotto la lente della Commissione <strong>tributaria</strong> è finita lanorma dell’art. 28, l. 27 dicembre 1997, n. 449, secondo la quale il terminecontenuto nell’art. 36-bis citato doveva ritenersi ordinatorio e non perentorio.Ne conseguiva che l’amministrazione avrebbe potuto procedere alla notificazionedella cartella derivante dal controllo automatizzato anche successiva-

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