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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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150 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAsione del credito, quanto le norme di legge in merito alla necessaria comunicazioneall’amministrazione degli investimenti realizzati.Sempre l’art. 62 della Legge Finanziaria per il 2003 imponeva, a pena didecadenza, a chi aveva fruito del credito d’imposta l’obbligo di comunicareall’Agenzia i dati necessari per la ricognizione dell’investimento effettuato: idati da comunicare e le modalità sarebbero stati disciplinati da un provvedimentodel Direttore dell’agenzia. Tutto questo avveniva il 27 dicembre 2002(data della Finanziaria) e il termine ultimo per la comunicazione veniva fissatoal 28 febbraio 2003.Peccato che il provvedimento del Direttore, necessario per adempiere,sia stato emanato il 24 gennaio 2003 e pubblicato sulla Gazzetta il 4 febbraio:a questo punto a chi doveva effettuare la comunicazione rimanevo unventina di giorni e non i 60 richiesti dallo Statuto.Il contribuente che si è rivolto alla commissione non era riuscito a rispettareil termine e conseguentemente aveva subito il recupero da parte dell’Agenzia.La commissione ha annullato l’atto impositivo, ma nel decideresembra sia stata assalita dalle questioni circa la natura di criteri ermeneuticidello Statuto e dell’impossibilità di «disapplicare» le norme di legge che sianoin contrasto con lo Statuto, dubbi che, invece, non hanno sfiorato le altrecommissioni provinciali.Ciò spiega forse la ragione per cui la sentenza si sforzi di affermareche il termine del 28 febbraio non era riferito alla comunicazione dei dati,bensì al provvedimento del Direttore: era quest’ultimo che doveva entro taledata emanare detto provvedimento. In quest’ottica le norme dello Statuto eiprincipi diventano argomenti interpretativi per supportare una diversa interpretazionedella legge che vuol essere più rispondente ai canoni costituzionali.Sempre con riferimento agli adempimenti occorre segnalare come laCommissione Tributaria Provinciale di Modena abbia statuito l’inapplicabilitàdell’art. 3 all’ipotesi di anticipo di una scadenza <strong>tributaria</strong> (Comm. trib. prov.Modena, sez. VII, 28 febbraio 2003, n. 9, in Fisco, 2003, 2515, nota di Palacchino).La vicenda si situa temporalmente a ridosso dell’introduzione dell’euro.L’art. 28, 6 o comma, l. n. 388 del 2000, in previsione del cambio di moneta,anticipò tutte le scadenze tributarie previste per la fine del 2001 al 27 dicembre,ivi compresa quella per il pagamento dell’accisa sul gas, corrisposta solitamentel’ultimo giorno del mese. Una società tenuta al pagamento di tale accisaaveva effettuato il versamento del tributo il giorno 28. Dopo avere pagatoin sede di ravvedimento operoso, chiese il rimborso deducendo la violazionedello Statuto.La Commissione ha respinto le censure mosse al diniego di rimborso, ritenendoche il divieto di retroattività attiene alla disciplina sostanziale del tributo,ossia ai suoi elementi costituitivi, mentre la semplice anticipazione dellascadenza di pagamento non incide su tali profili. Inoltre, non può trovare applicazionela disposizione sugli adempimenti, poiché l’anticipo della scadenzanon è l’introduzione di un nuovo adempimento e non si pone quindi l’esigenzai garantire al contribuente un tempo minimo per adeguarsi alla novità.Altre applicazioni del divieto di retroattività si sono avute con riferimentoa norme di legge che si prospettavano come interpretative, ma che nell’interpretazionegiurisprudenziale sono state qualificate come innovative conconseguente esclusione della loro retroattivitàDue sentenze sono intervenute in questo senso con riferimento ai contri-

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