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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 149L’alternativa era quella di considerare legittima la pretesa e affermare la possibilitàper il contribuente di chiedere il risarcimento del danno allo Stato permancata attuazione della direttiva iva.L’art. 3eildivieto di retroattività sono stati invocati da diverse sentenzedi merito per quanto concerne fattispecie particolari.Si tratta delle agevolazioni per investimenti in aree svantaggiate, previstidalla l. n. 388 del 2000 e dei successivi provvedimenti legislativi intervenutiin materia.Un primo caso attiene alla sospensione con effetto immediato della possibilitàdi fruire del credito d’imposta riconosciuto dalla citata legge; sospensionedisposta con il d.l. 12 novembre 2002, n. 253. Tale provvedimento,pubblicato sulla Gazzetta del 13 novembre dello stesso anno ha bloccato ogniutilizzo del credito d’imposta sino alla data del 31 marzo 2003 (poi prorogataal 10 aprile 2003); successivamente la Legge Finanziaria per il 2003 ha nuovamenteprevisto la sospensione del credito con decorrenza però dal 1 o gennaio2003 ed ha abrogato le disposizioni del d.l. n. 253, ma facendo salvo gliatti e i provvedimenti adottati e i rapporti giuridici sorti con riguardo alle disposizioniabrogate (art. 62, l. 27 dicembre 2002, n. 289).Ad occuparsi per prima della vicenda è stata la Commissione TributariaProvinciale di Caltanissetta, la quale ha ritenuto illegittimo e «disapplicato» ild.l. n. 253, il quale attribuendo alla sospensione il carattere di norma che imponeal contribuente un adempimento immediato in contrasto con la disposizionedello Statuto che richiede un termine dilatorio di 60 giorni tra l’entratain vigore della norma e il termine entro cui l’adempimento dev’essere compiuto(Comm. trib. prov. Caltanisetta, sez. III, 10 marzo 2004, n. 26, in Giur.mer., 2004, III, 1257).A parte la possibilità di disapplicare le legge ordinaria, la commissionenon spiega con precisione quale sia l’adempimento imposto dall’intervento legislativo,salvo richiamarsi al più generale adempimento rappresentato dal pagamentodelle imposte e che la sospensione della possibilità di fruire del creditoincide direttamente sul quantum dell’obbligazione <strong>tributaria</strong>. Se il giudicesiciliano intendeva riferirsi alla necessità di riclacolare le imposte dovute perquell’anno allora il riferimento non era tanto la previsione concernente i terminidi adempimento degli obblighi, quanto piuttosto il principio per cui, neitributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodod’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delledisposizioni che le prevedono.In ogni caso la Commissione di Caltanisetta ha fatto scuola, poiché analogasoluzione viene adottata, con tanto di citazione e stralcio della motivazione,dalla successiva sentenza della Comm. trib. prov. Lecce, sez. VII, 9giugno 2004, n. 91 (in GT - Riv. giur. trib., 2004, 1081, con nota di B. Ianniello,La disciplina del credito d’imposta non supera il «test» dello Statutodel contribuente) in relazione ad identica fattispecie.Il successivo intervento del legislatore è stato da entrambe le sentenzeconsiderato illegittimo e contrastante con il divieto di retroattività della legge<strong>tributaria</strong>. In entrambi i casi l’applicazione della sanatoria è stata esclusa senzache le Commissioni si ponessero problemi di fonti del diritto.La medesima ratio decidendi, che fa applicazione della ricordata disposizionedell’art. 3 relativa agli adempimenti, ricorre nella sentenza della CommissioneTributaria Provinciale Avellino, sez. IV, 20 novembre 2004, n. 225,(in GT - Riv. giur. trib., 2004, 1081, con nota 91 B. Ianniello, cit.). Nel casoaffrontato dalla commissione campana era in discussione non tanto la sospen-

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