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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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148 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAsizioni dello Statuto e all’interpretazione fornita dalla Cassazione n. 17576del 2002, della quale sono riportati ampi stralci.In particolare, la Corte ha affermato che il particolare meccanismo impositivodell’accisa (per cui il momento della riscossione può essere differitonel tempo rispetto al momento in cui si realizza il presupposto d’imposta) imponedi tener conto degli affidamenti che la legge ha creato, come nel caso dispecie in cui i distillatori ben potevano far affidamento sulla spettanza degliabbuoni per la grappa invecchiata, nel momento in cui, sopportando maggioricosti e immobilizzando notevoli capitali, rinchiudevano nelle loro cantinel’acquavite distillata aspettando che il legno e il tempo facessero il loro pazientelavoro.La Cassazione, in presenza di una legislazione di riforma che non prevedevaspecifiche disposizioni transitorie e che comunque non revocava retroattivamentele agevolazioni, ha sposato un’interpretazione del sistema delle accisee delle sue riforme che fa salvo l’affidamento del contribuente e che evitadi applicare retroattivamente l’abolizione del meccanismo degli abbuoni.Nella ricostruzione della Corte, oltre all’art. 3, riveste notevole importanzaanche l’art. 10 che appunto tutela l’affidamento del contribuente. Si può insostanza dire che il ragionamento è unitario e che la non retroattività dellalegge che elimina gli abbuoni viene rafforzata e sostenuta da una lettura finalisticadelle disposizioni dello Statuto, volte a salvaguardare le situazioni incui il contribuente ha legittimamente posto lo status quo della legislazione <strong>tributaria</strong>e la sua permanenza per il futuro a fondamento delle proprie scelteeconomiche.Questa lettura combinata (e apprezzabile) dell’art. 3 e, di conseguenza,del principio di irretroattività della legge <strong>tributaria</strong> con il principio dell’affidamentosi ritrova anche in sentenze dei giudici di merito.In particolare, merita di essere segnalata la pronuncia della CommissioneTributaria Provinciale di Udine, sez. I, 16 gennaio 2007, n. 82 (in GT - Riv.giur. trib., 2007, 233, con nota di M. Peirolo).Il caso concreto trae origine da una pronuncia della Corte di giustiziadelle Comunità europee in materia di Iva con la quale i giudici europei avevanoritenuto che sono esenti da imposta le sole prestazioni mediche di cura,ossia quelle dirette a tutelare, mantenere o ristabilire la salute dell’uomo,mentre non fruiscono dell’esenzione le altre prestazioni di carattere medicoche non hanno tale finalità (es. le perizie rese nell’ambito di un giudizio).A seguito di tale pronuncia, gli Uffici finanziari hanno iniziato a recuperarel’imposta sui compensi percepiti dai medici in relazione alle prestazioniche la Corte europea ha escluso dall’esenzione, nonostante la legislazione italianae l’interpretazione fornita a più riprese dall’amministrazione affermasserola piena applicabilità dell’esenzione a tutte le prestazioni di carattere medico.Quest’ultimo profilo è quello valorizzato dalla sentenza in rassegna secondola quale la retroattività dell’interpretazione fornita dalla Corte non puòandare a discapito dell’affidamento che il contribuente ha riposto sull’applicabilitàdella norma che disponeva l’esenzione di tutte le prestazioni mediche,affidamento fondato sulla versione italiana della Sesta direttiva, che contieneun riferimento generico alle «prestazioni mediche» e sulle circolari del Ministerodelle finanze e dell’Agenzia delle entrate.Si tratta di una sentenza importante, poiché la necessaria retroattivitàdelle pronunce della Corte di giustizia viene temperata dalla considerazionedell’affidamento creato nei soggetti dal comportamento dello Stato italiano.

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