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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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146 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAzionale che sottintende i giudici tributarie e coloro che, nel rispetto della funzionedifensiva che è loro propria, collaborano all’interpretazione dei testinormativi. Dimensione di tale fenomeno è dunque il processo tributario nelquale potranno esplicarsi i principi e i valori portati dallo Statuto. Non essendogarantito che campo d’elezione di tali valori potesse essere la legislazione<strong>tributaria</strong> e che potesse configurarsi una forza delle disposizioni in grado dideterminare di per sé l’illegittimità delle altre norme, si è preferito affidare ilperseguimento degli obbiettivi statutari all’interpretazione giurisprudenziale.L’impostazione della sentenza n. 17576 è stata ampiamente seguita dallesuccessive sentenze della Corte stessa e dei giudici di merito, con pronuncenelle quali non si è mancato di richiamare e, in alcuni casi, riportare per estesoquanto affermato dalla Cassazione in tale sentenza.Va detto che, talvolta, non pare che i giudici abbiano correttamente intesoil senso del pronunciamento della Corte. Ciò accade in particolare nellesentenze che hanno applicato il principio di non retroattività della legge <strong>tributaria</strong>,laddove sembra che le norme dello Statuto siano state applicate più comedisposizioni costituzionali tout court, che non come principi di valenzacostituzionale alla luce dei quali risolvere dubbi interpretativi.L’impostazione della Corte di Cassazione è stata comunque seguita anchedalla Corte costituzionale.Nella questione sottoposta al giudizio della Consulta il giudice a quodubitava della legittimità costituzionale dell’art. 17, l. 13 aprile 1977, n.114, ai sensi della quale in caso di dichiarazione congiunta dei coniugi,l’avviso di rettifica è valido nei confronti di entrambi anche se notificatoal solo marito. In particolare, il giudice remittente aveva fondato la questionedi legittimità sulla base degli artt. 1, 6e7dello Statuto che stabilisconol’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di garantire al contribuentel’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati e che tale previsione,in forza dell’autoqualificazione dello Statuto come norma di attuazione costituzionale,rappresenterebbe un parametro per valutare la legittimità dellealtre norme di legge.La Corte ha respinto tale impostazione ricordando come, secondo la dottrinae la giurisprudenza prevalenti, le disposizioni dello Statuto rappresentanonon già norme contenenti parametri di legittimità costituzionale del restodella legislazione, bensì criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione<strong>tributaria</strong> anche antecedente (Corte cost., ord. 6 luglio 2004, n. 216, inGiur. cost., 2004, 2295).Il giudice, pertanto, non può utilizzare tali disposizioni per sollevare giudizidi legittimità costituzionale, ma può eventualmente fare diretta applicazionedelle stesse, valutando la possibilità di fornire un’interpretazione adeguatricedella norma che si ritiene non in linea con i principi statutari.2. – L’art.3elaretroattività della legge <strong>tributaria</strong>Tale norma sancisce o, per meglio dire, ribadisce un principio generaledei moderni ordinamenti: l’irretroattività della legge, già sancita nel nostroordinamento dall’art. 12, disp. prel. al codice civile e costituzionalizzata inmateria penale dall’art. 25 Cost.Ai sensi dell’art. 3 Salvo quanto previsto dall’art. 1, 2 o comma, le disposizionitributarie non hanno effetto retroattivo.Correttamente il secondo periodo di tale comma declina il principio diirretroattività con riferimento alle particolarità della materia <strong>tributaria</strong>, raffor-

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