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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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34 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIApresunzioni appare, quindi, inevitabile per evitare che l’attività accertativanon sia resa impossibile o sia comunque più agevole (36).D’altra parte, in sede contenziosa, l’esistenza di presunzioni legalirelative facilita notevolmente il compito dell’Amministrazione finangerebbeuna parte, sarebbe in grado di evitare l’illegittimità costituzionale, qualorain concreto tale inversione dell’onere probatorio risulti essere ragionevole ed èragionevole ogni qualvolta in presenza del fatto noto il fatto presunto sia probabile(cfr. sent. Corte cost., 1 luglio 2002, n. 332, in banca dati Fisconline).A ciò va aggiunto che una siffatta presunzione, in quanto potrebbe arrivare aconfigurare una definizione del presupposto imponibile, potrebbe far sorgere dubbidi contrasto anche con l’art. 53 Cost., poiché, pur essendo apparentemente unanorma procedurale, essa potrebbe finire con l’incidere sulla dimensione del sacrificioimposto al contribuente fino al punto di determinare prelievi fiscali non consentiti.In tal senso cfr. G. Gaffuri, I metodi di accertamento fiscale e le regolecostituzionali, inScritti in onore di V. Uckmar, I, Padova, 1997, 544 e ss.Al contrario, seri problemi di legittimità costituzionale in riferimento all’art.53 Cost. pongono le presunzioni assolute.Dottrina e giurisprudenza hanno più volte ribadito la necessarietà del requisitodella effettività della capacità contributiva, nel senso che il fatto previsto dallalegge deve realmente essere indice di capacità contributiva e realmente ricollegabileal soggetto passivo. Conseguentemente, dubbia è la congruità a tali principidelle presunzioni tributarie assolute. La dottrina (cfr. G. Falsitta, Appunti in temadi legittimità costituzionale delle presunzioni fiscali, inRiv. dir. fin., 1968, II,3 e ss.) ha tendenzialmente negato la legittimità costituzionale sia per le presunzioniconcernenti l’esistenza del presupposto, sia per quelle relative alla determinazionedella base imponibile, in quanto anche per il quantum la presunzione dielementi probabili dovrebbe sempre ammettere la prova contraria; la giurisprudenzacostituzionale più risalente (cfr. Corte cost., 12 luglio 1969, n. 109 in DeMita, Fisco e Costituzione, Milano, 1993) ha, in taluni casi, ritenuto che tali presunzionisi potessero giustificare sulla base del loro rispondere a canoni probabilistici.Tuttavia, tale argomentazione è stata criticata dalla più recente giurisprudenzadella stessa Corte costituzionale (cfr. Corte cost., 28 luglio 1976, n. 200, inwww.giurcost.com/decisioni) in quanto se, nella realtà, un fatto non ne implicanecessariamente un altro, la legge deve necessariamente tenerne conto consentendola prova contraria.Questi brevi cenni sono già in grado di far comprendere come mai le previsionidi presunzioni assolute in materia <strong>tributaria</strong> siano poche, anche a seguito divarie pronunzie di incostituzionalità che hanno eliminato dal mondo giuridiconorme tributarie che prevedevano delle presunzioni assolute (ad esempio la presunzionedi liberalità in tema di imposta di registro ex art. 26, 1 o comma, deld.p.r. n. 131 del 1986) e fa comprendere anche la tendenza giurisprudenziale aclassificare, in assenza di specifiche indicazioni, le presunzioni disposte dalla leggecome iuris tantum, essendo più facile salvare norme che prevedono presunzionirelative rispetto a quelle che prevedono presunzioni assolute (cfr., ex multiis,Corte cost., 15 aprile 1993, n. 164, in Fisco, 1993, 4766).(36) La giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. 12 luglio 1967, n.103; sent. 14 luglio 1976, n. 167; sent. 18 luglio 1976, n. 200, tutte in www.giurcost.com/decisioni)ravvisa gli scopi delle presunzioni nel dare certezza e semplicitàal rapporto tributario, consentendo una pronta e regolare percezione di tributie nel contrasto all’evasione.

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