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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 145Dir. e Giustizia, 2003, 7, 24, con nota di Albanese. Cfr. V. Perrucci, Cassazione17576/2002: limiti all’azione dell’Amministrazione finanziaria e derivantidallo Statuto e diritti del contribuente - Una sentenza destinata a fareepoca, inFisco, 2003, 1596).Non si vuole in questa sede ripetere quanto già stato scritto da altri commentatorisulla portata di questo arresto, quanto piuttosto richiamare le stesseparole della Corte nei suoi passaggi più importanti e qualificanti, ossia laddoveha scolpito il significato e la funzione delle norme dello Statuto.In primo luogo, è stato precisato come la qualificazione delle norme inesame come principi generali dell’ordinamento tributario è espressione sinteticadi quattro diversi principi.Le norme dello Statuto sono principi generali del diritto, dell’azione amministrativae dell’ordinamento particolare tributari, ossia disposizioni voltesia a disciplinare l’efficacia temporale delle norme tributarie, sia ad assicurarela trasparenza dell’attività stessa, sia, come è stato rilevato esattamentein dottrina, ad orientare in senso garantistico tutta la prospettiva costituzionaledel diritto tributario.Esse hanno altresì la caratteristica di «principi fondamentali della legislazione<strong>tributaria</strong>», che vincolano l’attività del futuro legislatore tributario, statalee regionale, sia nella scelta della fonte di produzione e del relativo oggetto,sia nella tecnica di redazione delle leggi.Sempre con riferimento al vincolo per il legislatore le norme dello Statutopossono qualificarsi come «principi fondamentali della materia <strong>tributaria</strong>», inrelazione all’esercizio della relativa potestà legislativa concorrente da parte delleregioni e come «norme fondamentali di grande riforma economico sociale»,in relazione all’esercizio della potestà legislativa esclusiva da parte delle regioniad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.La Corte va però oltre, attribuendo allo Statuto anche una funzione acontenuto pratico.Alla base di questa interpretazione vi è la constatazione che, nel dettaretali disposizioni, il legislatore ha manifestato l’intenzione che esse magis valeant,ossia che svolgano un’autonoma e specifica funzione di orientamentoermeneutico ed applicativo vincolante nell’interpretazione del diritto. I significatiricavati dalla Cassazione, pertanto, hanno, in comune il tratto della «superioritàassiologia», sicché essi non possono mai essere ignorati da chi èchiamato ad applicare il diritto tributario.La Corte chiude il cerchio ricavando una precisa regola di comportamentoper coloro che sono destinatari delle disposizioni dello Statuto: in altri termini,il dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata diqualsiasi disposizione <strong>tributaria</strong>, che attenga ad ambiti materiali disciplinatidalla l. n. 212 del 2000, deve essere risolto dall’interprete nel senso più conformeai principi statutari.Il punto è quello cruciale: le norme che possono ricavarsi dello Statutorappresentano criteri interpretativi della normativa <strong>tributaria</strong> nel senso chel’interpretazione delle norme fiscali dev’essere in linea con i principi delloStatuto e, in ogni caso, eventuali dubbi sul significato e la portata della norma<strong>tributaria</strong> devono essere risolte secondo il senso più confacente ai principidello Statuto.L’attuazione dello Statuto è, quindi, demandata all’interprete e alla sualibertà e discrezionalità interpretativa. Non confidando troppo nelle capacitàdi autodisciplina del legislatore tributari, la Cassazione ha eletto quale depositariodell’applicazione dello Statuto e del rispetto dei principi e valori costitu-

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