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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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144 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAIn secondo luogo, c’è il rischio che una normazione per principi comequella dello Statuto sia applicata solo apparentemente, ossia venga richiamataad abundantiam per sostenere, con argomenti di maggior impatto retorico,una soluzione della controversia che si base in realtà su altre norme di legge.Ciò rischia di privare i principi in discorso di reale contenuto precettivo, riducendolia enunciazioni programmatiche.Per questo nel leggere le decisioni che applicano lo Statuto occorre esserecauti e verificare se al richiamo a tale legge consegue anche l’applicazionedel principio, previa specificazione dello stesso con riferimento al caso concreto,o se invece esso si risolve nella volontà di ammantare con più alte argomentazioniuna soluzione che trova altrove la propria ratio decidendi.Infine, va detto come, per una normativa quale quella dello Statuto, nonpuò mai mancare il dialogo tra lo studioso e il pratico poiché i principi diventanodavvero utili quanto sanno fornire una guida per tutti i casi che sipongono nella quotidianità.1. – Il valore delle norme dello Statuto e la loro funzione: l’art. 1Ai sensi dell’art. 1 Le disposizioni della presente legge, in attuazione degliartt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi generali dell’ordinamentotributario e possono essere derogate o modificate solo espressamentee mai da leggi speciali.La norma in esame è una delle più controverse dello Statuto, specie nellaparte in cui contiene una clausola rafforzativa delle previsioni dello Statutostesso che sembra mal conciliarsi con l’attuale sistema delle fonti, nonchécon il principio della libera derogabilità della normativa precedente da partedella legislazione successiva.Si tratta della questione su cui si gioca buona parte dell’efficacia e dell’utilitàdello Statuto dei diritti del contribuente, ossia la possibilità di fornirealle sue norme una concreta sfera di operatività giudiziale, di essere poste afondamento delle decisioni dei giudici anche in quelle previsioni che, più dellealtre, abbiano carattere generale e programmatico.Sul valore da attribuire all’autoqualificazione dello Statuto come normadi attuazione costituzionale, è intervenuta la Cassazione con una sentenza ampiamentepubblicata e commentata: stiamo parlando della sentenza della Cassazionen. 17576 del 2002, con la quale è stato precisato il valore da attribuirealle disposizioni dello Statuto e in particolare il significato da attribuire alleespressioni attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e princìpigenerali dell’ordinamento tributario (Cass., sez. trib., 10 dicembre 2002,n. 17576, retro, 2003, II, 885, con nota di L. Solari e M.T. Chimenti, LaCassazione precisa il valore dello Statuto; inForo it., 2003, I, 1104; in Rass.trib., 2003, 795 con nota di D. Stevanato, Tutela dell’affidamento e limiti all’accertamentodel tributo; inGT - Riv. giur. trib., 2003, 393, con nota di E.Della Valle, Il principio di buona fede oggettiva e la marcia inarrestabiledello statuto; inRiv. dir. trib., 2003, II, 249 con nota di V. Mastroiacovo, Efficaciadei principi dello statuto e affidamento del contribuente; inGiur. it.,2003, I, 2199 con nota di A. Turchi, In tema di tutela dell’affidamento ripostodal contribuente nelle indicazioni provenienti dall’Amministrazione finanziaria;inRiv. dir. fin., 2003, II, con nota di C. Monaco, I principî fondamentalidell’ordinamento tributario tra diritto costituzionale, diritto comunitarioe diritto pubblico: indicazioni sistematiche sulla genesi e sul ruolo ad essi attribuibilenel diritto tributario in una recente pronuncia della Cassazione; in

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