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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 141Tale modifica normativa ha suscitato non poche critiche tra coloro (5) chehanno ritenuto la disposizione de qua frutto di una scelta poco avveduta dellegislatore nell’estate del 2006, che avrebbe potuto, invece, scegliere fra due«grandi» giurisdizioni, quella amministrativa e quella ordinaria (6). Orbene, econsiderato che la giurisdizione <strong>tributaria</strong> non è figlia di un dio minore rispettoalle due «grandi» giurisdizioni, l’intervento del legislatore è da ritenersipositivo in quanto chiarificatore, quanto alla individuazione del giudice competente,e rispettoso della struttura dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.Ritornando, ora, alla pronuncia in esame, oggetto del giudizio de quo èil preavviso di fermo, definito dalla Commissione Tributaria Provinciale diRoma, atto antecedente e distinto rispetto al provvedimento di fermo ed allarelativa iscrizione presso il P.R.A. Ci troveremmo, pertanto, di fronte ad unatto distinto e separato rispetto a quanto disposto ex art. 19, 1 o comma, lett.e-bis) ee-ter), in cui non si richiama espressamente il provvedimento o ilpreavviso di fermo, ma in maniera più estesa, l’istituto dell’iscrizione dellostesso o di ipoteca. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ritiene,correttamente, di doversi pronunciare asserendo che le Commissioni tributariesono organi speciali di giurisdizione e la giurisdizione esclusiva delle stesseè limitata alle controversie nelle quali venga in considerazione un tributo diogni genere e specie (art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art.12, 2 o comma, l. n. 448 del 2001), non potendosi estendere a materiediverse da quella <strong>tributaria</strong>.Una prima notazione positiva merita, quindi, l’operato della commissione,che ha ritenuto di doversi pronunciare, privilegiando, così, la tutela delcontribuente. Tutto ciò premesso correttamente viene precisato che la giurisdizionein materia di fermo amministrativo vada attribuita alle Commissionitributarie solo nel caso in cui il predetto provvedimento sia correlato all’iscrizionea ruolo di crediti di natura <strong>tributaria</strong>, così dovendosi interpretarel’art. 1, 1 o comma, lett. e-ter) del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto con il d.l.n. 223 del 2006. E, poiché nel caso di specie il fermo è stato azionato a frontedi cartelle esattoriali, relative a sanzioni amministrative pecuniarie per violazionedel Codice della strada, la commissione correttamente ha dichiaratoinammissibile il ricorso presentato per difetto di giurisdizione.La pronuncia che ci occupa è estremamente chiara, sebbene sia concisa.È, infatti, inequivocabile, come peraltro già affermato in altra sede (7), che«ciò che rileva al fine di individuare il giudice competente è il rapporto sottostante»,nel senso che «se il provvedimento di fermo viene disposto a tuteladi un credito tributario, sicuramente la competenza è delle Commissioni tributarie,se invece il provvedimento viene disposto a tutela dei crediti Inps,occorrerà adire il giudice del lavoro».Da quanto fin qui detto deriva la conclusione che «non è possibile, dunque,individuare una unica giurisdizione, dal momento che il provvedimento(5) Cfr. Lupi - Ingrao - Busico - De Lorenzo, Novità normative sull’impugnazionedel «fermo amministrativo» o dell’iscrizione di ipoteca, e persistenti criticità nella difesadel contribuente, inDialoghi dir. trib., n. 10, 2006; D’Ayala Valva, op. cit.; Ingrao, Leprospettive di tutela del contribuente nelle procedure di fermo e di ipoteca, inRass. trib.,2007, 778.(6) Si veda Glendi, op. ult. cit., che richiama il «sapido intervento» di De Mita sulla«troppa fretta» del legislatore in tema di «ganasce fiscali», retro, 2006, I, 1321.(7) Cfr. Serranò, op. cit., retro, 2006, II, 511.

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