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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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Ancora sulla giurisdizione <strong>tributaria</strong> del fermo amministrativo (*)L’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 contiene una specificazionedelle tipologie di provvedimenti impugnabili presso le Commissionitributarie ma, anche nel testo introdotto con il d.l. n. 223 del 2006,non può incidere sul riparto della giurisdizione così come stabilitodall’art. 2 dello stesso d.lgs. n. 546 del 1992. Si deve, quindi, ritenereche la giurisdizione in materia di fermo amministrativo vada attribuitaalle Commissioni tributarie solo nel caso in cui il predetto provvedimentosia correlato all’iscrizione a ruolo di crediti di natura <strong>tributaria</strong>,così dovendosi interpretare l’art. 19, 1 o comma, lett. e-ter) del d.lgs.n. 546 del 1992, introdotto dal d.l. n. 223 del 2006.Comm. trib. prov. Roma, sez. LXI, 16 maggio 2007, n. 173.(Omissis). – <strong>Diritto</strong>. – La Commissione, visti gli atti e letti i documenti,osserva quanto segue.L’art. 19, del d.lgs. n. 546 del 1992 è stato recentemente modificatodal d.l. n. 223 del 2006 convertito nella l. n. 248 del 2006, cheha inserito tra gli atti impugnabili avanti alle Commissioni tributarieanche il fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del d.p.r. 29settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.Anche prescindendo dalla circostanza che oggetto del presentegiudizio è il preavviso di fermo, atto antecedente e distinto rispetto alprovvedimento di fermo ed alla relativa iscrizione presso il P.R.A., èopinione della commissione che un’interpretazione conforme ai dettamicostituzionali porta ad escludere che la modifica dell’art. 19 deld.lgs. n. 546 del 1992, introdotta con il d.l. n. 223 del 2006, abbia potutoestendere la giurisdizione delle Commissioni tributarie a tutte lecontroversie aventi ad oggetto un provvedimento di fermo amministrativoemesso ai sensi dell’art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973.Come è noto, infatti, le Commissioni tributarie sono organi specialidi giurisdizione e la giurisdizione esclusiva delle stesse è limitataalle controversie nelle quali venga in considerazione un tributo di ognigenere e specie (art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificatodall’art. 12, 2 o comma, l. n. 448 del 2001), non potendosi estendere amaterie diverse da quella <strong>tributaria</strong>.Ciò premesso, è evidente che l’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992contiene una specificazione delle tipologie di provvedimenti impugnabilipresso le Commissioni tributarie ma, anche nel testo introdottocon il d.l. n. 223 del 2006, non può incidere sul riparto della giurisdizionecosì come stabilito dall’art. 2 dello stesso d.lgs. n. 546 del 1992.Quindi si deve ritenere che la giurisdizione in materia di fermoamministrativo vada attribuita alle Commissioni tributarie solo nel casoin cui il predetto provvedimento sia correlato all’iscrizione a ruolodi crediti di natura <strong>tributaria</strong>, così dovendosi interpretare l’art. 1, 1 o

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