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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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136 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAL’eventuale possibilità di impugnare la fattura, comunque, non risolverebbeil problema della riscossione coattiva dei diritti in questione: in materiadi T.i.a., l’art. 49, 15 o comma, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, disciplinavaespressamente la riscossione coattiva del tributo mediante il ricorso al sistemadel ruolo, di cui al d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (52); nessuna norma, invece,regola la riscossione coattiva dei diritti di imbarco nel caso di complessiaeroportuali gestiti da parte di enti o società, con la conseguenza che al gestorenon residuerà altra possibilità se non quella di ricorrere comunque all’azioneesecutiva di fronte all’A.g.o.: se si considera, infatti, l’emissione dellafattura come momento accertativo e liquidatorio del rapporto tributario el’immediata esazione della stessa come fase della riscossione, una volta esauritaanche quest’ultima fase senza successo, il gestore potrà attivarsi mediantele procedure esecutive ordinarie per il recupero del credito, considerato ancheche, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, restano comunque escluse dallagiurisdizione <strong>tributaria</strong> le controversie riguardanti gli atti della esecuzioneforzata <strong>tributaria</strong> successivi alla notifica della cartella di pagamento.5. – Considerazioni conclusiveAlle sezioni unite va attestato il merito di aver correttamente riconosciutola natura <strong>tributaria</strong> dei diritti di imbarco dei passeggeri, anche alla lucedelle considerazioni svolte in materia di correlatività della tassa rispetto alleprestazioni offerte in contropartita dal gestore aeroportuale. Il compito era arduo,se si considerano i numerosi revirements già verificatisi nella giurisprudenzadella Corte in materia di tassa portuale, ai fini di affermarne la naturadi tassa o imposta.La Suprema Corte, tuttavia, non ha avuto modo di sormontare l’ostacoloposto alla dichiarata giurisdizione dalla questione della proponibilità della domanda:in proposito, non si può fare a meno di rilevare la problematicità diun rapporto tributario che non implica l’impiego degli atti di cui all’art. 19,d.lgs. n. 546 del 1992.Alla luce della riconosciuta giurisdizione, quindi, sarebbe auspicabile unintervento legislativo volto a fare chiarezza sulle modalità di riscossione coattivadei diritti di imbarco: escludendo la possibilità di ricorrere per decretoingiuntivo (con conseguente esperimento della procedura esecutiva ordinaria),il gestore areoportuale dovrebbe avvalersi della riscossione a mezzo ruoli.L’art. 103, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, prevede infatti per gli enti impositorila necessità di essere autorizzati per legge alla riscossione delle proprieentrate con la procedura dei ruoli: nessuna disposizione normativa pare peròautorizzare in tal senso i gestori aeroportuali.ritativamente (A. Fantozzi, op. cit., 385): funzione che certo può comportare statuizioni sulquantum ed eventualmente sull’an debeatur, ma dall’oggetto della quale comunque esulanole questioni relative alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica dei fatti componenti ilpresupposto e la base imponibile. Perciò, alcuni inquadrano l’avviso di liquidazione nelcontesto dell’attività di riscossione (A. Fantozzi, op. cit., 407 ss.), altri lo considerano attoimpositivo in quanto determina l’imposta ed atto di riscossione in quanto ne richieda il pagamento(F. Tesauro, op. cit., 215; C. Consolo-C. Glendi, op. cit., 191).(52) In materia di T.i.a., pertanto, dal punto di vista del contribuente, era comunquepossibile impugnare il ruolo e la cartella di pagamento.

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