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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 33riva, essenzialmente, dalla circostanza che l’Amministrazione finanziariaè estranea ai fatti oggetto della sua valutazione ed il ricorso allere distinguere i differenti aspetti di costituzionalità a seconda della ratio alla qualele presunzioni si riportano. Se la presunzione definisce elementi di strutturadella fattispecie <strong>tributaria</strong> dovrà essere giudicata alla luce del principio di capacitàcontributiva e del principio di uguaglianza: l’art. 53 Cost. impone, infatti, che ilprelievo tributario sia correlato a un fatto suscettibile di valutazione economica,fatto assunto alla base di un tributo che deve essere necessariamente indice concretamenterilevatore di ricchezza, imponendo, per il combinato disposto dell’art.3 Cost., un carico fiscale equivalente in presenza di capacità contributiva equivalentee un carico differenziato per capacità differenziata (cfr. Corte cost., 7 luglio1962, n. 87, in Foro it., 1962, I, 1219).Se, invece, la disposizione che stabilisce la presunzione va considerata unanorma di natura procedurale, poiché concerne rapporti o situazioni che riguardanol’accertamento oppure la riscossione, la normativa che la prevede, pur avendo lafunzione di facilitare la percezione del tributo, attua principalmente il principiocostituzionale di tutela dei diritti e degli interessi contenuto negli artt. 24 e 111Cost. Sul punto cfr. Trimeloni, Le presunzioni tributarie, in Amatucci (a cura di),Trattato di diritto tributario, II, Padova, 1994, 276.Diversamente, in linea generale si può sostenere che un problema di legittimitàcostituzionale relativamente al principio di effettività della capacità contributivaex art. 53 Cost. non si ponga per le presunzioni legali relative in quanto questeultime, pur esonerando il Fisco dall’onere di fornire la prova del fatto presunto,consentono al tempo stesso al contribuente che non abbia la capacità contributivapresunta dalla legge, di dimostrare che tale capacità non esiste. Occorre, però,che tale inversione non ponga a carico del contribuente una prova impossibile(probatio diabolica) (In tal senso cfr. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario,Parte generale, Padova, 2005, 156). Difatti, nello stabilire una presunzione legalesi può ritenere che il Legislatore abbia voluto cristallizzare una regola di esperienzaconsolidata, alleggerendo l’impegno probatorio del soggetto cui spetterebbesecondo le regole comuni. Tuttavia, un problema di conformità al criterio costituzionaledi ragionevolezza dovrebbe porsi tutte le volte in cui la presunzione postadalla legge non abbia, sin dall’inizio, un fondamento probabilistico (non si basi,cioè, sulla valutazione dell’id quod plerumque accidit) e, pertanto, non corrispondaal dato reale. Un breve cenno va poi fatto ad eventuali profili di incostituzionalitàcon riferimento agli artt. 24, 111 ed, in ogni caso, all’art. 53 Cost., dellenorme che nello stabilire delle presunzioni legali relative non solo invertonol’onere della prova ma alle volte limitano anche il diritto alla prova contraria ocon riguardo al tipo di mezzi di prova utilizzabili, o con riguardo all’oggetto dellaprova.La questione consiste nello stabilire se una norma che inverta la «normale»ripartizione dell’onere probatorio stabilito dall’art. 2697 c.c., possa comportareuna lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. nonché anche del principio delgiusto processo ex art. 111 Cost. nel senso di una lesione del principio della paritàdelle parti processuali. Tale principio per poter essere inteso nel suo reale significato,va combinato con il disposto dell’art. 3 Cost.: solo a parità di condizionivanno riconosciuti uguali poteri; la parità non va, pertanto, riconosciuta inastratto, ma in concreto. Conseguentemente, la previsione di una presunzione relativache in astratto sarebbe una negazione di tale principio, in quanto avvantag-

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