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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 135La fattura, pertanto, potrebbe essere considerata alla stregua di un atto diaccertamento e liquidazione, e ciò peraltro in conformità con il tenore letterariodell’art. 15, d.p.r. n. 1085 del 1982, in virtù del quale «l’accertamento ela liquidazione dei diritti stessi vengono effettuati dall’ente o dalla società digestione mediante l’emissione di fattura (...)».In proposito, tuttavia, va ricordato che il 2 o comma dell’art. 19 imponeagli atti impugnabili di contenere l’indicazione del termine entro il quale il ricorsodeve essere proposto e della Commissione <strong>tributaria</strong> competente, nonchédelle relative forme da osservare ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 546 del1992 (50): la fattura del gestore aeroportuale, pertanto, per avere se non altrole sembianze di un atto impugnabile ex art. 19, dovrebbe contenere le informazionisopra menzionate, prendendo quindi sostanzialmente le fattezze diuna sorta di avviso di liquidazione (51).1972, n. 636 (norma che indicava gli atti impugnabili dinnanzi alle Commissioni tributarieprecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992) perché non prevedeva,fra gli atti impugnabili, il provvedimento di declaratoria di inammissibilità o di rigettodella domanda di condono tributario – ha stabilito che la mancanza di una specifica previsionenell’elencazione tassativa degli atti oggetto di ricorso non può impedire all’interpretedi ritenere impugnabile davanti alle Commissioni tributarie un atto quando, in considerazionedello scopo che riveste e degli effetti che produce, sia in sostanza assimilabile ad unodi essi; in tal senso anche Cass., sez. un., 29 marzo 1999, n. 185 (in Fisco, 1999, 8078), inmateria di impugnabilità del provvedimento di revoca di un accertamento con adesione; secondoG. Marongiu (La rinnovata giurisdizione delle Commissioni tributarie, inRass. trib.,2003, 115), tale orientamento deve valere anche con riferimento ai molteplici tributi acquisitial giudice tributario in virtù dell’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, alcuni dei quali presentanomarcate diversità di disciplina con riguardo alla denominazione e alla struttura degliatti del procedimento (viene portata ad esempio l’imposizione doganale). Il che induce a ritenereche l’applicazione della interpretazione estensiva, comporta che la qualificazionedell’atto impugnato non può più avvenire in chiave logico formale ma in chiave funzionale.In altri termini non ci si può più basare sul nomen juris di un determinato atto, ma lasua qualificazione deve essere condotta alla stregua della intrinseca finalità perseguita dall’atto.In senso analogo A. Lovisolo, Osservazioni sull’ampliamento della giurisdizione e suipoteri istruttori del giudice tributario, cit.E Cass., sez. un., 3 febbraio 1986, n. 661 (in Fisco, 1986, 3369), secondo cui l’elencazionedegli atti impugnabili contenuta nell’art. 16, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636, anchenella formulazione precedente alla riforma introdotta con il d.p.r. 3 novembre 1981, n. 739,non è tassativa e deve essere intesa come comprensiva di tutti gli atti aventi contenuto oggettivamentediretto alla determinazione della sussistenza e della misura dell’obbligazione<strong>tributaria</strong>.Addirittura, le sezioni unite, con la sentenza 10 agosto 2005, n. 16776 (in banca datiFisconline) hanno affermato che, con l’art. 12, 2 o comma, l. 28 dicembre 2001, n. 448, «lagiurisdizione <strong>tributaria</strong> è divenuta – nell’ambito suo proprio – una giurisdizione a caratteregenerale, competente ogni qual volta si controverta di uno specifico rapporto tributario (...).Di conseguenza, è stato modificato l’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quantoil contribuente può rivolgersi al giudice tributario ogni qual volta abbia interesse a contestare(...) la convinzione espressa dell’amministrazione in ordine alla disciplina del rapportotributario».(50) Ciò in ossequio al disposto dell’art. 7, 1 o comma, lett. c), l. 27 luglio 2000, n.212 (c.d. «Statuto dei diritti del contribuente»), che garantisce al contribuente il diritto diconoscere il termine e l’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.(51) L’attività di liquidazione, infatti, consiste nella quantificazione del tributo dovuto,mediante l’applicazione dell’aliquota alla base imponibile, dichiarata o determinata auto-

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