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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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134 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAIl problema risiede nel fatto che, in conseguenza di ciò, il giudice ordinario,riassunto il giudizio, dovrà attenersi al disposto della Corte, revocandoil decreto ingiuntivo emesso, non trattandosi di materia devoluta alla giurisdizioneordinaria.Ci si chiede, pertanto, quale tutela potranno esperire le parti, consideratoche la società di gestione aeroportuale riscuote i diritti con fattura ai sensidell’art. 15, d.p.r. n. 1085 del 1982, che tale atto non rientra nel novero diquelli impugnabili ai sensi dell’art. 19 e che, allo stato, non esistono normeche disciplinino la riscossione coattiva dei diritti di imbarco da parte del gestoreaeroportuale. Ciò soprattutto se si considerano le disposizioni costituzionaliin materia di tutela giurisdizionale dei diritti.Ai sensi degli arttt. 14 e 15, d.p.r. n. 1085 del 1982, infatti, il soggettogestore del complesso aeroportuale, è tenuto all’accertamento e alla liquidazionedei tributi de quibus «mediante l’emissione di fattura recante l’indicazionedelle somme dovute» e alla riscossione degli stessi mediante «esazioneimmediata della fattura»: cosa fare se il vettore si rifiuta di pagare, volendoescludere la possibilità di ricorrere per decreto ingiuntivo? Quali procedurepotrà utilizzare il gestore aeroportuale per la riscossione coattiva dei diritti diimbarco? A sua volta, quale atto potrà impugnare la compagnia aerea percontestare la pretesa della società di gestione, posto che in materia di dirittidi imbarco è stata dichiarata la giurisdizione <strong>tributaria</strong>?Con riferimento a quest’ultima problematica, una soluzione potrebbe esserequella dell’impugnazione della fattura, come è stato affermato, non senzacontrasti, in materia di T.i.a. (48).Parte della giurisprudenza e dottrina, in effetti, ritengono che la tassativitàdell’elencazione contenuta nell’art. 19 non esclude un’interpretazioneestensiva delle singole voci ivi contenute, intendendole come riferite a tipidi atti individuati in base allo scopo ed agli effetti e non in base al nomenjuris (49).n. 6174; Cass., sez. un., 17 giugno 1988, n. 4120; Cass., sez. un., 8 marzo 1977, n. 942,tutte in banca dati Ipsoa La Legge.(48) La Tariffa di igiene ambientale viene normalmente richiesta mediante invio dinormale fattura o bolletta.L’affermata natura <strong>tributaria</strong> della tariffa, con le conseguenti implicazioni sul pianodella giurisdizione (si veda in proposito la nota n. 41 di questo lavoro), peraltro, fece sorgereil medesimo problema che qui ci occupa, ossia quello dell’eventuale impugnabilitàdinnanzi alle Commissioni tributarie della fattura emessa dal gestore del servizio di raccoltadei rifiuti, in quanto atto di accertamento e liquidazione del tributo.La V sezione della Commissione <strong>tributaria</strong> di Venezia, con la sentenza 15 marzo2004, n. 5 (in banca dati Fisconline), dopo aver dichiarato la natura <strong>tributaria</strong> della tariffa(essendo fonte dell’obbligazione non la volontà contrattuale, ma la legge), ha riconosciutol’impugnabilità della fattura, ritenendo che «l’elencazione dell’art. 19 (...) non appare tassativa,proprio per l’inserimento di una categoria residuale nella quale spetta all’interprete darerisalto ad atti ad essa riconducibili».Per contro, va segnalata altra pronuncia, della II sezione della Commissione <strong>tributaria</strong>provinciale di Venezia (23 marzo 2004, n. 13, in banca dati Fisconline), dove è stato ritenutoinammissibile un ricorso di un contribuente in materia di T.i.a., che aveva impugnatola fattura emessa dalla società gestrice, per conto del Comune di Jesolo, del servizio di raccoltae smaltimento dei rifiuti, «ritenuto che tale fattura non rientra tra gli atti autonomamenteimpugnabili ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992».(49) La Corte costituzionale (6 dicembre 1985, n. 313, in Fisco, 1985, 1539) – cheaveva riconosciuto la possibilità di interpretare estensivamente l’art. 16, d.p.r. 26 ottobre

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