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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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132 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA4. – Giurisdizione e proponibilità della domandaIn virtù del novellato art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in forza delquale «appartengono alla giurisdizione <strong>tributaria</strong> tutte le controversie aventiad oggetto i tributi di ogni genere e specie», il riconoscimento della natura<strong>tributaria</strong> dei diritti di imbarco implica l’appartenenza delle relative controversiealla giurisdizione delle Commissioni tributarie (42), ciò che comportaperò il sorgere di notevoli problematiche in materia di procedibilità della domanda.Uno dei profili più interessanti della sentenza in esame, seppur pilatescamentetrattato dalla Suprema Corte, è infatti quello del rapporto tra la generalizzazione(43) della giurisdizione <strong>tributaria</strong> e l’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992,stione si veda A. Lovisolo, Osservazioni sull’ampliamento della giurisdizione e sui poteriistruttori del giudice tributario, retro, 2006, I, 1062).Le sezioni unite, però, con la sentenza 8 marzo 2006, n. 4895 (in banca dati Fisconline),dichiararono manifestamente infondata la questione e confermarono la sussistenza dellagiurisdizione <strong>tributaria</strong> anche in ordine alle controversie in materia di T.i.a., trattandosi di entratache già in precedenza rivestiva indiscussa natura <strong>tributaria</strong> (con riferimento alla Tarsu).Per una articolata trattazione dell’argomento si veda A. Rossi, Cassazione, Sezioni Unite, 8marzo 2006, n. 4895: la Tariffa di igiene ambientale ai giudici tributari, inFisco, 2006, 2100.L’incertezza sulla effettiva natura della T.i.a. comporta ovviamente contrasti anche inmateria di applicabilità dell’iva alla tariffa in questione.Come è noto, infatti, il d.m. 24 ottobre 2000 prevede espressamente che il relativoimporto sia assoggettabile ad iva, previsione che mal si concilia con la riconosciuta natura<strong>tributaria</strong> della prestazione.Precedentemente alle richiamate modifiche normative, che hanno incluso la T.i.a. nellagiurisdizione <strong>tributaria</strong>, anche l’Agenzia delle entrate, avallando la tesi della natura non<strong>tributaria</strong> della tariffa, con risoluzione 5 febbraio 2003, n. 25/E (in banca dati Fisconline),aveva stabilito che essa dovesse essere assoggettata ad iva, qualora ricorresse anche il presuppostoimpositivo soggettivo, di cui all’art. 4, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.Anche sotto questo profilo, quindi, è aperto un dibattito che prende sempre le mossedalla natura – <strong>tributaria</strong> o meno – della T.i.a..In senso contrario all’assoggettabilità ad iva, si vedano A. Riccioni, Il confine traprestazioni patrimoniali e prestazioni tributarie: la riforma dei tributi locali. Il passaggiodalla Tarsu alla T.i.a., inFisco, 2004, 2748; S. La Rocca, Alcune brevi considerazioni sulregime dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla luce della nuova «tariffa rifiuti»chiamata a succedere la Tarsu, inFisco, 2003, 6865).(42) Come del resto già anticipato dalla Commissione <strong>tributaria</strong> provinciale di Bari,che aveva stabilito che «l’adozione delle misure cautelari patrimoniali di cui all’art. 22 deld.lgs. n. 472 del 1997 (iscrizione di ipoteca sui beni del debitore e sequestro conservativodei suoi beni), richiesta dal gestore di un aeroporto civile, a garanzia del credito per la riscossionedi diritti e tasse aeroportuali dovute da una compagnia aerea per un proprio aeromobile,rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie e ciò in considerazione dellanatura <strong>tributaria</strong> di siffatti diritti e tasse» (Comm. trib. prov. Bari, 21 ottobre 2005, n.169, in banca dati Fisconline).(43) Con la modifica apportata all’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992 dall’art. 12, l. n. 448del 2001, la giurisdizione ha di fatto acquisito carattere di generalità, tale per cui gli spaziriservati ad altre giurisdizioni restano appunto casi specifici, deroghe. Sul punto si vedal’esaustiva trattazione di C. Oliva, La generalizzazione della giurisdizione <strong>tributaria</strong> e lapredeterminazione normativa degli atti impugnabili, retro, 2006, II, 311. Cfr., altresì, la definizionedi giurisdizione «generale» fornita da C. Mandrioli il quale, seppure affermandola generalità della sola giurisdizione ordinaria, comunque identifica una giurisdizione comegenerale allorché essa può essere trattata ed individuata specificandone solamente i limiti ele deroghe (<strong>Diritto</strong> processuale civile, parte I, 13 a ed., 168 ss.).

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