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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 131tati ai passeggeri, e ciò anche in forza della precedente pronuncia n.7944 (40), che già aveva negato la sussistenza di un rapporto sinallagmaticoin relazione all’obbligazione in oggetto (41).(40) In proposito, si segnalano infatti le sentenze 22 giugno 2004, n. 73 della Commissione<strong>tributaria</strong> provinciale di Chieti (in banca dati Fisconline), e 5 settembre 2006, n.166 della Commissione <strong>tributaria</strong> regionale di L’Aquila (in Fisco, 2006, 16018).Con la prima sentenza si è stabilito che, dal momento che i diritti di imbarco passeggerinon sono riconducibili alla configurazione di corrispettivi dovuti a fronte di specificheprestazioni di servizi, l’operazione di relativo addebito verso i passeggeri non risulta rilevanteai fini iva. La Commissione, in particolare, ha ripreso quanto affermato dalle sezioniunite, con l’ordinanza n. 7944 del 2003, affermando che il diritto di imbarco non costituiscecorrispettivo di uno speciale servizio reso agli utenti, ma si configura come prestazionepatrimoniale imposta per il solo fatto dell’utilizzazione degli aeroporti, indipendentementedallo svolgimento di una particolare attività dello Stato a favore del soggetto obbligato.Analogamente, la Commissione di L’Aquila ha statuito che i diritti di imbarco noncostituiscono corrispettivo di un servizio reso agli utenti ma si configurano come prelievi dinatura <strong>tributaria</strong>, con la conseguenza che l’esclusione della natura di corrispettivo porta necessariamenteall’esclusione dell’imponibilità ai fini iva dei diritti in esame.(41) Anche in materia di T.i.a. (Tariffa di igiene ambientale, introdotta, con abolizionedella precedente Tarsu, dall’art. 49 del c.d. «decreto Ronchi», d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22), peraltro, sono sorte problematiche analoghe a quelle sopra esposte, con riferimento aidiritti di imbarco, in materia di iva.Tali problematiche, come nel caso che ci occupa, sono strettamente connesse alla natura– <strong>tributaria</strong> o meno – della tariffa.In un primo momento, infatti, le sezioni unite, con ordinanza 15 febbraio 2006, n.3274 (in banca dati Fisconline), avevano affermato trattarsi di una prestazione pecuniarianon avente natura <strong>tributaria</strong>.Va detto, infatti, che la dizione letterale del citato art. 49, laddove esplicitamente parladi «soppressione della tassa» e della sua «sostituzione con una tariffa» faceva propendereper la volontà del Legislatore di trasformare il rapporto pubblicistico di imposta in unrapporto civilistico.La natura <strong>tributaria</strong> della T.i.a. era negata anche da parte della dottrina, che ritenevache l’obbligazione fosse collegata alla fruizione di un servizio reso dal Comune secondouno schema sostanzialmente sinallagmatico (P. Russo, op. cit., 23).Per contro, c’era chi negava l’esistenza di un rapporto di commutatività tra la prestazionepatrimoniale coatta richiesta e il servizio reso (N. Pennella, Sull’interpretazione autenticadella nozione di rifiuto solido ai fini della relativa tassa di smaltimento, inRass.trib., 2003, 692), affermando, conseguentemente la natura <strong>tributaria</strong> della tariffa.Successivamente, le modifiche apportate all’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, dall’art.3-bis, 1 o comma, lett. b), d.l. 30 settembre 2005, n. 203, estesero la giurisdizione <strong>tributaria</strong>ad alcune ulteriori ipotesi specifiche tra cui la T.i.a.In proposito venne sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, 2 ocomma, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 102 e alla VI disposizione transitoriadella Costituzione, che vietano l’istituzione di nuovi giudici speciali, per inosservanza dellimite della natura <strong>tributaria</strong> delle materie attribuite alle Commissioni tributarie.Da un lato, infatti, la circostanza che l’art. 1, d.m. 24 ottobre 2000, n. 370 (attuativodel regime speciale di cui all’art. 74, 4 o comma, prima parte, d.p.r. 26 ottobre 1972, n.633), riconduca l’applicazione della tariffa relativa alle operazioni di raccolta, trasporto esmaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, nell’ambitoapplicativo dell’iva, lascerebbe intendere la natura di corrispettivo della tariffa in questione,piuttosto che la natura <strong>tributaria</strong>, dall’altro, perché se tali entrate avessero già avuto intrinsecanatura <strong>tributaria</strong>, non sarebbe stata necessaria la loro esplicita e specifica attribuzionealla giurisdizione delle Commissioni tributarie, essendo le stesse annoverabili nella previsionegenerale di cui all’art. 2 cit. che, appunto, fa riferimento a «tutte le controversieaventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie» (per una esaustiva trattazione della que-

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