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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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130 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAstituirebbero il corrispettivo; in conseguenza di ciò, il costo sostenuto dal vettoreper l’acquisizione dei predetti servizi dal gestore aeroportuale, addebitatoin via di rivalsa obbligatoria nei confronti dei passeggeri, dovrebbe concorrerealla formazione della base imponibile iva delle prestazioni di trasporto aereorese dal vettore stesso.Tale rapporto di corrispettività è stato però escluso dalle sezioni unite,mediante l’ordinanza oggi in commento, fatto che fa propendere per l’inesattezzadella soluzione proposta dall’Agenzia delle entrate.Ad avviso di chi scrive, per contro, pare più corretto ritenere che l’addebitodei diritti d’imbarco sui passeggeri, non essendo riconducibile all’esecuzionedi una prestazione di servizi, non possa essere considerato rilevante aifini iva.Come è stato correttamente osservato (37), infatti, alla fattispecie in esamepotrebbero applicarsi alternativamente il regime di esclusione dalla baseimponibile, di cui all’art. 15, 1 o comma, n. 3), d.p.r. n. 633 del 1972 (38),ovvero quello di non imponibilità, di cui al già menzionato art. 9, 1 o comma,n. 6), d.p.r. citato. Il vettore, infatti, nell’addebitare l’importo dovuto alla societàdi gestione ai propri clienti pare svolgere una funzione di mero «cassiere»per conto del gestore, destinatario effettivo dei diritti di imbarco e le prestazionirese dal mandatario senza rappresentanza nei confronti del mandanterivestono lo stesso carattere di quelle ricevute dal mandatario per conto delmandante (39).La pronuncia di cui si tratta, pertanto, potrebbe influenzare la futura giurisprudenzadi merito nel senso di negare l’imponibilità iva dei diritti addebi-(37) Cfr. E. Mattesi, Profili iva dei diritti di imbarco passeggeri, inFisco, 2006,7154.In senso contrario, è stato argomentato che l’art. 13, d.p.r. n. 633 del 1972 avrebbeuna portata molto ampia avendo la funzione di attrarre nella base imponibile iva una seriepiuttosto variegata di operazioni.L’applicazione dell’art. 15, 1 o comma, n. 3), inoltre, non sarebbe agevole non potendosiconfigurare un rapporto di rappresentanza, mancando un qualsiasi riferimento, nei rapporticompagnia aerea – gestore, ad attività compiute per il passeggero; difetterebbe poi laregolare documentazione richiesta dalla norma al fine di attestare l’anticipazione, posto chela società di gestione emette, a fronte dei diritti riscossi, una fattura intestata alla compagniaaerea, in assenza di documentazione idonea a comprovare che il soggetto tenuto a versarei suddetti diritti sia il passeggero.Da ultimo, sarebbe problematica altresì l’applicazione dell’art. 9, 1 o comma, n. 6),che presuppone la sussistenza di un rapporto di mandato senza rappresentanza tra passeggeroe compagnia aerea, ove quest’ultima, in nome proprio e per conto del passeggero, si impegnaa compiere tutte le attività necessarie a consentire la realizzazione della prestazionedi trasporto, ivi compreso il pagamento del diritto di imbarco. Ciò in quanto la circostanza,ricordata anche dall’Ufficio nella citata circolare n. 164/E, che tra i soggetti coinvolti visiano rapporti autonomi e che non possa aprioristicamente escludersi la sussistenza di uninteresse diretto della compagnia aerea alle attività di imbarco nell’esercizio della propriaattività (che escluderebbe pertanto il suo ruolo di soggetto che agisce «per conto» di un altro)sembrerebbe escludere la configurabilità del predetto rapporto di mandato senza rappresentanza(in proposito si veda A. Tomassini-A. Tortora, Il regime iva sui diritti di imbarco,inFisco, 2005, 5939).(38) Ai sensi dell’art. 15, 1 o comma, n. 3, d.p.r. n. 633 del 1972, non concorrono aformare la base imponibile iva le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fattein nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.(39) Come precisato dall’Agenzia delle entrate, mediante la risoluzione 11 febbraio1998, n. 6/E, pubblicata in banca dati Fisconline.

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