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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 129Naturalmente, però, l’affermata natura di tassa (e non di corrispettivo)dei diritti in questione, favorisce un’interpretazione intesa ad escludere l’imponibilitàiva dei diritti «girati» sul passeggero, per i motivi che di seguito sicercherà di illustrare.La questione trae origine dall’art. 5, l. 5 maggio 1976, n. 324, in forzadel quale i diritti di imbarco sono dovuti direttamente dal vettore che se nerivale nei confronti del passeggero: al momento dell’incasso dei corrispettividovuti per il servizio di trasporto, quindi, il vettore aereo percepisce dai passeggerianche gli importi spettanti agli enti di gestione aeroportuale a titolo didiritti di imbarco.In proposito, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 31 luglio 2003,n. 164/E (33), aveva affermato che l’art. 5, prevedendo che «il diritto d’imbarcoè dovuto direttamente dal vettore», dimostrerebbe la sussistenza di unpreciso obbligo giuridico a contenuto economico in capo al vettore a frontedelle prestazioni rese a suo favore dal gestore dell’aeroporto; l’Ufficio avevaquindi individuato due distinti ed autonomi rapporti giuridici: il primo tra lasocietà di gestione e il vettore, il secondo tra quest’ultimo e il passeggero.In relazione al rapporto società di gestione/vettore, i diritti in esame costituirebberoil corrispettivo per i servizi attinenti alla movimentazione deipasseggeri, resi negli aeroporti dalla società di gestione in forza di un rapportoavente natura contrattuale; servizi, questi, non imponibili ai fini iva ai sensidell’art. 9, n. 6, d.p.r. n. 633 del 1972 (34).Diversamente, con riferimento al rapporto vettore/passeggero, la traslazioneeconomica del costo sostenuto a titolo di diritti di imbarco nei confrontidel passeggero, effettuata in occasione della prestazione di trasporto, rappresenterebbe,a parere dell’Agenzia delle entrate, l’inserimento di una componentedi costo tra quelle che concorrono a determinare il corrispettivo del serviziodi trasporto (35) imponibile ai sensi dell’art. 13, d.p.r. 26 ottobre 1972,n. 633 (36).3.3. – (Segue): le conseguenze dell’ordinanza n. 22245 rispetto all’interpretazionedell’Agenzia delle entrateCiò premesso, va osservato che il parere dell’Agenzia si fonda sulla convinzioneche l’onere di versare i diritti di imbarco presupponga la sussistenzadi specifiche prestazioni di servizi rese dagli enti di gestione aeroportuale afavore delle compagnie aeree, prestazioni delle quali i diritti in questione coconcessionedi beni del demanio – non sono entrate erariali ma compensi derivanti dallaprestazione di servizi equiparabile alla cessione in locazione).(33) Pubblicata in banca dati Fiscoline.(34) Ai sensi del quale costituiscono servizi internazionali o connessi con gli scambiinternazionali, tra gli altri, i servizi prestati negli aeroporti.(35) Nessun rilievo, in senso contrario, assumerebbe la circostanza che i diritti d’imbarcosono attualmente indicati in maniera distinta nel titolo di viaggio.(36) Ai sensi dell’art. 13, d.p.r. n. 633 del 1972, infatti, concernente la disciplinadella base imponibile iva, sono attratte a tassazione tutte le componenti che costituisconoelementi della controprestazione, compresi gli importi addebitati in via di rivalsa, posto chela norma richiamata stabilisce che la base imponibile è costituita «dall’ammontare complessivodei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali,compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione».

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