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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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128 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAAnalogamente, con riferimento ai diritti aeroportuali, è possibile affermarnel’appartenenza alla categoria delle «tasse», considerando il rapporto trala prestazione e l’interesse generale al buon mantenimento dello scalo aereo.Il carattere proprio dei diritti di imbarco, dunque, è un rapporto non dicorrispettività a determinati servizi resi in contropartita, ma di correlatività albuon funzionamento dell’aeroporto; essi sono dovuti soltanto per il verificarsidei presupposti di legge (il movimento delle persone negli aeroporti nazionaliaperti al traffico aereo civile), indipendentemente da uno stretto rapporto disinallagmaticità tra prestazione pecuniaria e determinati servizi resi (31), anchese le operazioni di imbarco dei passeggeri sono effettuate in aeroportiprivati, e indipendentemente dallo svolgimento di una particolare attività a favoredel soggetto obbligato.3.2. – Profili iva: la risoluzione 31 luglio 2003, n. 164/E dell’Agenziadelle entrateStrettamente connessa alle problematiche poc’anzi trattate è la questionedell’applicabilità dell’iva ai diritti di imbarco addebitati dal vettore al passeggero.L’imponibilità ai fini iva delle prestazioni in oggetto, infatti, varrebbe adimostrare, ad avviso del gestore, la natura contrattuale dei diritti di imbarcostessi (costituendo essi un mero corrispettivo di alcuni servizi aeroportuali resiagli utenti) e conseguentemente ad escluderne la natura <strong>tributaria</strong>.La Cassazione non entra nel merito della questione, bensì si limita a ricordareche l’ordinamento conosce numerosi casi di prestazioni pecuniarie didiritto pubblico assoggettate ad iva (32), senza prendere una posizione in materiadi diritti di imbarco.in ogni caso ispirata a una ratio commutativa, traendo pur sempre l’utente una sorta di beneficiodalle attività prestate dall’ente pubblico, finalizzate al miglioramento delle operazionieffettuate dalle suddette imprese autorizzate, essendo che le operazioni di carico e scaricopresuppongono il godimento del servizio di programmazione, controllo, coordinamento,ecc., espletato dalle Autorità portuali (cfr. A. Viotto, Sulla natura della «tassa portuale»,anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, cit., 975).(31) Sul punto, si segnala all’attenzione del lettore anche la sentenza della Cassazionedel 17 giugno 2004, n. 18699 (in banca dati Fisconline) che, in materia di canone per ladepurazione delle acque reflue, applicando il principio della correlatività, richiamato nell’ordinanzain commento, ne ha affermata la natura <strong>tributaria</strong>, prevedendone la debenza neicasi in cui il servizio di depurazione sia effettivamente istituito, ancorché il privato non neusufruisca.(32) In proposito, la Corte fa riferimento ai diritti corrisposti per la sosta dei veicoliin aree pubbliche (e, in relazione a tale fattispecie, richiama la pronuncia delle sezioni unitedel 9 dicembre 2001, in banca dati Ipsoa La Legge, nella quale è stato osservato che l’ampioconcetto di servizio contenuto nell’art. 3, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 è suscettibile dicomprendere anche attività di natura pubblicistica, non ricollegatesi all’esecuzione di contratti),ai corrispettivi dovuti ai concessionari di costruzione e progettazione di opere pubbliche,nonché ai canoni di concessione su aree del demanio pubblico, qualora rilasciate daenti portuali (con riferimento a quest’ultima ipotesi, con la sentenza 25 luglio 2001, n.10097, in banca dati Fisconline, la Cassazione ha stabilito che i rapporti che si costituisconofra il Consorzio autonomo del porto di Genova e gli operatori portuali, e che hanno adoggetto la cessione dall’uno agli altri – dietro pagamento di un canone – del diritto di utilizzazionedei beni del demanio marittimo, implicano la debenza dell’iva ai sensi degli artt.3 e 4, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 in quanto i canoni in discorso – ancorché relativi alla

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