11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PARTE SECONDA 127merci, purché esistesse una particolare prestazione di servizi attraverso struttureappositamente realizzate dall’ente impositore e poste a disposizione deglioperatori, a prescindere dal fatto che ricorresse una concreta utilizzazione daparte di questi ultimi, quindi anche nel caso in cui gli stessi utilizzassero impiantipropri (29).La «tassa portuale», pertanto, non costituisce il semplice corrispettivodel beneficio ritratto dall’utente dei servizi di carico, scarico, trasbordo, stivaggio,magazzinaggio delle merci, bensì rappresenta il concorso dell’utentecontribuenteal funzionamento del porto, attività quest’ultima che soddisfa uninteresse generale della collettività prima ancora di quello del singolo contribuentein capo al quale si è realizzato il presupposto impositivo (30).(29) In tal senso Cass., 9 luglio 1987, n. 5991, in banca dati Fisconline; si veda altresìla sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 1983 (causa C-266/81, Società italianaper l’oleodotto transalpino c. Ministero italiano delle finanze e altri, inRacc., 1983,00731), relativa a una questione sollevata dalla Corte di cassazione che aveva posto in dubbiola legittimità di tasse (quali, appunto, quelle «erariale» e «portuale»), previste per determinatiporti amministrati da enti autonomi (le Aziende dei mezzi meccanici e magazzini),ai quali esse erano in parte destinate, qualora, come nel caso di specie, le operazioni disbarco e imbarco (presupposto del tributo) fossero curate esclusivamente dall’operatoreeconomico mediante strutture ed impianti costruiti, gestiti e mantenuti in proprio dal medesimo,senza la prestazione di alcun servizio diretto e specifico da parte dell’ente portuale.In particolare, la Corte di cassazione si chiedeva se la riscossione dei tributi di cuisopra fosse incompatibile con i principi cui si ispira l’ordinamento giuridico comunitario e,in particolare, con il Regolamento 18 marzo 1969, n. 542, relativo al transito comunitario.In proposito la Corte di giustizia ha stabilito che non può essere considerata incompatibilecon la libertà di transito comunitario la riscossione di diritti od oneri rappresentatividelle spese di trasporto o del costo di altre prestazioni connesse al transito, restando intesoche, a tal fine, si devono prendere in considerazione non solo le prestazioni direttamente especificamente connesse al movimento delle merci, ma anche i vantaggi di carattere più generaleche risultano dall’utilizzazione delle acque o degli impianti portuali la cui navigabilitàe la cui manutenzione sono a carico della P.A.(30) In conseguenza, poi, dell’entrata in vigore della l. 28 gennaio 1994, n. 84, che,nell’ambito del riordino della legislazione portuale, ha istituito le c.d. «Autorità portuali»,si ripresentò il dubbio se la «tassa portuale» fosse divenuta un’imposta. (Si veda sul puntoA. Viotto, Sulla natura della «tassa portuale», anche alla luce delle modifiche introdottedalla l. 28 gennaio 1994, n. 84, inRiv. dir. trib., 1995, I, 975).Le operazioni portuali di scarico, carico, trasbordo, deposito e movimento in generedelle merci, infatti, precluso il loro esercizio diretto, ovvero indiretto, alle suddette Autorità(art. 6, 6 o comma, l. n. 84 del 1994) – cui è stata riservata esclusivamente l’attività di indirizzo,programmazione, coordinamento, promozione e controllo di codeste operazioni portuali(art. 6, 1 o comma, lett. a), l. n. 84 del 1994) – furono riservate dalla legge di cui sopraad imprese all’uopo autorizzate da parte delle Autorità stesse (art. 16, 3 o comma, l. n.84 del 1994), contro il pagamento di un canone annuo.Per contro, la l. n. 84 del 1994, destinò il gettito della tassa portuale alle Autoritàportuali (art. 13, 1 o comma) e, ove non costituite, al bilancio dello Stato (art. 28, 6 o comma)e impose il pagamento della tassa in tutti i porti dello Stato stesso.Per questo motivo, si poteva ritenere che il tributo de quo avesse assunto la naturadell’imposta, non essendo più legato da un vincolo di commutatività in senso economicocon il servizio di movimentazione portuale, essendo tale servizio erogato privatisticamentein tutti i porti da imprese a ciò autorizzate contro il pagamento di un corrispettivo specifico.Precedentemente, infatti, parte del gettito della tassa portuale era destinato alle Aziendedei mezzi meccanici e magazzini, che provvedevano in proprio alla gestione delle operazionidi scarico e carico.Anche in questo caso, tuttavia, si giunse alla conclusione che la tassa portuale fosse

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!