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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 125la in contestazione, quali la «tassa erariale» (22) e la «tassa portuale» (23).(22) L’art. 27, l. 9 febbraio 1963, n. 82, nel quadro della «revisione delle tasse e deidiritti marittimi», istituì una «tassa erariale di sbarco sulle merci provenienti dall’estero»,sbarcate nei porti, rade o spiagge dello Stato per essere destinate alla importazione definitivao temporanea e commisurata alla tonnellata metrica in misure differenti a seconda dellemerci scaricate.Tale tassa fu dichiarata incompatibile con l’ordinamento comunitario dalla Corte digiustizia, con la sentenza 10 ottobre 1973 (causa C-34/73, Fratelli Variola s.p.a. c.Amministrazioneitaliana delle finanze, inRacc., 1973, 00981).Successivamente, con lo stesso provvedimento che istituì la «tassa erariale di sbarcoed imbarco sulle merci trasportate per via aerea» (d.l. 28 febbraio 1974, n. 47, convertitonella l. 16 aprile 1974, n. 117), la «tassa erariale di sbarco sulle merci provenienti dall’estero»,di cui all’art. 27, l. n. 82 del 1963, venne soppressa, ma ne venne istituita unanuova, comunemente denominata «tassa erariale», basata sul presupposto dello sbarco e imbarcodelle merci in qualsiasi porto, rada e spiaggia dello Stato e a corrispettivo dei servizidi polizia marittima prestati dallo Stato.La l. 9 ottobre 1967, n. 961, istituì, nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia,Messina e Savona, «l’Azienda dei mezzi meccanici e magazzini», con il compito di gestirei mezzi meccanici di carico e scarico, i magazzini e le aree di deposito e tutti gli altri benidi proprietà dello Stato, di provvedere alla manutenzione ed all’acquisto dei suddetti beni,nonché di svolgere ogni altra attività connessa ed amministrare i proventi.Con d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in l. 13 maggio 1988, n. 153, venne dispostoche un terzo degli importi riscossi in applicazione della «tassa erariale» nei porti nel cuiambito insistono le «Aziende dei mezzi meccanici e magazzini» fosse devoluto ai predettienti, da destinare ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture,delle opere e dei servizi portuali (art. 3, d.l. n. 69 del 1988).Da ultimo, con l’art. 28, 4 o comma, l. 28 gennaio 1994, n. 84 («Riordino della legislazionein materia portuale»), è stato previsto che, a partire dal 1 o gennaio 1994, il gettitodella «tassa erariale» fosse nuovamente interamente acquisito al bilancio dello Stato (per laproroga al 1 o gennaio 1995 del termine, si veda l’art. 16, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535).(23) L’art. 33, l. 9 febbraio 1963, n. 82, ha introdotto altresì l’obbligo del pagamentodi una tassa sulle merci imbarcate e sbarcate ovvero in transito in alcuni porti nominativamenteindicati (c.d. «tassa portuale»), prevedendone la parziale devoluzione a favore deglienti portuali locali.La «tassa portuale» è dovuta solo nelle aree portuali a copertura delle spese affrontateper l’efficienza dei porti stessi, ciò a differenza della «tassa erariale», di cui al d.l. n. 47del 1974, che è dovuta per qualsiasi sbarco (anche in rade o spiagge) a corrispettivo deiservizi di polizia marittima (in proposito vedasi la nota n. 22 di questo lavoro).In esito all’istituzione delle «Aziende dei mezzi meccanici e magazzini» (vedasi semprela nota 22 di questo lavoro), l’art. 1, l. 5 maggio 1976, n. 355, estese l’applicazionedella «tassa portuale» alle merci sbarcate ed imbarcate nei porti in cui erano autorizzate adoperare le predette aziende, cui attribuì due terzi dei relativi proventi.Il successivo d.p.r. 12 maggio 1977 aggiornò la misura della «tassa portuale», per iporti in cui insistevano le «Aziende dei mezzi meccanici e magazzini», rapportandola alcosto medio di gestione dei servizi resi dall’azienda stessa ed alla natura delle merci sbarcateed imbarcate.Più recentemente, nell’ambito del riordino della legislazione in materia portuale, l’art.28, 6 o comma, l. 28 gennaio 1994, n. 84 ha previsto la debenza della «tassa portuale» intutti i porti dello Stato, su tutte le merci nazionali ed estere e sul presupposto dell’imbarcoe dello sbarco di tali merci nei porti italiani. L’art. 13, 1 o comma, lett. c), l. n. 84 del 1994,dal canto suo, ha destinato il gettito della «tassa portuale» alle Autorità portuali (enti dotatidi personalità giuridica di diritto pubblico con funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento,promozione e controllo delle operazioni portuali, nonché delle ulteriori attività,esercitate nei porti e dirette alla fornitura a titolo oneroso dei servizi di interesse generale,tra le quali anche la manutenzione delle aree comuni del porto, istituiti dall’art. 6, l. n. 84

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