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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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124 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAsenz’altro rilevanza pubblica e «proprio l’interesse generale che sorreggel’erogazione del servizio può richiedere una forma di finanziamento fondatosul ricorso allo strumento fiscale».In precedenza, peraltro, la Corte costituzionale aveva già escluso chesulla spesa finanziata attraverso il canone avesse alcuna incidenza la naturaprivatistica della Rai, essendo determinante, invece, il fatto che «attraversoesso [ente] si opera nei più vari settori della cultura e dell’informazione» e«per gli evidenti riflessi di carattere generale che ne derivano» (20).Dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, pertanto, ne emerge, contrariamentea quanto asserito dalla ricorrente, che, ferma restando la necessariacorrelazione fra entrata <strong>tributaria</strong> e finanziamento di un pubblico servizio,il carattere pubblicistico del servizio è di per sé sufficiente ad attribuire natura<strong>tributaria</strong> all’entrata, anche nell’ipotesi in cui il servizio medesimo è svoltoda un soggetto privato.Alla luce delle suesposte considerazioni, pare pertanto corretto l’operatodella Cassazione che, con la pronuncia in commento, ha aderito alla tesi, sostenutadalla compagnia aerea resistente, della natura <strong>tributaria</strong> dei diritti diimbarco, essendo soddisfatti entrambi i requisiti della coattività e del concorsoalle spese pubbliche caratterizzanti, secondo la costante giurisprudenza costituzionale,le entrate tributarie.3.1. – Il rapporto di correlatività dei diritti di imbarco ai servizi resi incontropartitaLa Cassazione non si limita ad affermare la natura <strong>tributaria</strong> dei diritti diimbarco, bensì specifica che le prestazioni de quibus appartengono alla categoriadelle «tasse».In base al tradizionale criterio di differenziazione tra imposte e tassefondato sul presupposto impositivo, le prime sorgono con riguardo ad unaparticolare situazione di fatto avente connotazioni di indice di riparto riferibileal soggetto passivo (percezione di un reddito, possesso di un patrimonio,stipulazione di un negozio giuridico, etc.), al fine di attivare un dovere dicontribuzione alla spese pubbliche, mentre le seconde sono dovute in relazionead un servizio pubblico o ad una attività resa dall’ente pubblico all’obbligato(21).Il pagamento dei diritti di imbarco è dovuto soltanto per il verificarsidei presupposti di legge, indipendentemente da uno stretto rapporto di sinallagmaticitàtra prestazione pecuniaria e servizi resi. Infatti, per usare le paroledelle sezioni unite, «il carattere proprio della tassa è un rapporto non dicorrispettività, ma di correlatività a servizi resi dalla pubblica amministrazione».Il rapporto di correlatività – diverso da quello di corrispettività – chegiustifica la percezione di un’entrata <strong>tributaria</strong> non commisurata esclusivamentealla capacità contributiva (come l’imposta), né concretandosi inun rapporto di scambio tra utilizzazione di servizi e prestazione pecuniariaè stato correttamente ricostruito per entrate aventi struttura analoga a quel-(20) Corte cost., 8 giugno 1963, n. 81 (in banca dati Ipsoa La legge); si veda ancheG. Fransoni, op. cit., 130.(21) G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Cedam, Padova, 1999, 29.

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