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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 123Occorre, pertanto, accertare la presenza del secondo elemento sul quales’incentra la definizione di tributo qui accolta, consistente, come si è detto,nella finalità di realizzare il finanziamento di oneri qualificati come «pubblici»,cioè di interesse generale; ecco perché la società gestrice, nell’intento diescludere la natura <strong>tributaria</strong> dei diritti di imbarco, afferma che gli stessi nonconcorrerebbero alle spese pubbliche, essendo il loro gettito destinato alla societàstessa. Assunto, questo, che non pare condivisibile per i motivi che sicercherà di illustrare.La società concessionaria, infatti, esercita compiti originariamente espletatidall’amministrazione pubblica e gravanti, allora, sul bilancio dello Stato:l’attività del gestore aeroportuale, dunque, soddisfa attraverso un meccanismodi sostituzione l’interesse pubblico al buon funzionamento degli scali aerei eil gettito dei diritti di imbarco è destinato alla società concessionaria proprioal fine di finanziare il costo del servizio che questa si accolla in luogo delloStato. Il requisito della destinazione dei proventi in questione a fini pubblici,pertanto, è indirettamente – ma pienamente – integrato.A riprova di ciò, vi è da ricordare che la Corte costituzionale, con lasentenza 26 giugno 2002, n. 284 (17), abbia affermato la natura <strong>tributaria</strong> delcanone Rai (18) a prescindere dal fatto che sia applicato e percepito dalla societàconcessionaria e che la prestazione sia del tutto svincolata da un rapportocon la prestazione del servizio (19). Il servizio svolto dalla Rai, infatti, ha(17) In banca dati Ipsoa La Legge.(18) Ai sensi del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, chiunque detenga uno o più apparecchiatti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi, deve pagare il canone di abbonamentoTv. Trattandosi di un’imposta sul possesso o sulla detenzione dell’apparecchio,il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delleemittenti televisive.Ad avviso del Giudice delle leggi, infatti, il canone è una mera imposizione sulla capacitàcontributiva, e quindi annoverabile alla categoria delle imposte.Tale principio, peraltro, ricalca quanto osservato già in precedenza dalla stessa Consulta,che con la sentenza 10 maggio 1988, n. 535 (in banca dati Ipsoa La Legge) aveva ritenutoche «il giudizio di legittimità costituzionale circa l’obbligo di pagamento del canonedi abbonamento alla Rai da parte di coloro che, pur in possesso di apparecchio televisivo,siano nell’impossibilità di fruire delle trasmissioni statali per mancanza di ripetitori nellazona di residenza, postula la possibilità di apprezzare la legittimità anche dell’art. 15, 2 ocomma, della l. 14 aprile 1975, n. 103, il quale – collegando il medesimo obbligo alla possibilitàdi ricevere trasmissioni dall’estero, ed oggi anche dalle emittenti private – escludela necessità di una relazione diretta tra il canone Rai e la possibilità di uso del servizio televisivofornito dallo Stato italiano, rendendo perciò dubbia la natura di «tassa» del canonein esame».(19) In proposito, la censura mossa nell’ordinanza di rimessione si reggeva essenzialmentesull’assunto secondo cui, venuto meno il regime di monopolio pubblico delle emissionitelevisive anche a carattere nazionale, sarebbe irragionevole la imposizione di un canonedestinato alla sola concessionaria Rai.Se la diffusione di programmi radiotelevisivi – così ragiona il giudice a quo – costituisceun servizio pubblico essenziale a carattere di preminente interesse generale, avente lafinalità di ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturaledel Paese, così come si esprime l’art. 1, l. 14 aprile 1975, n. 103 («Nuove norme inmateria di diffusione radiofonica e televisiva»), non si giustificherebbe l’imposizione di unonere economico a carico degli utenti, e comunque non si giustificherebbe l’obbligo di corrispondereil canone a favore della sola concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,poiché questa, oggi, non svolgerebbe una funzione diversa da quella di tutti gli altriconcessionari, una volta venuta meno l’esclusiva del servizio a favore della Rai medesima.

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