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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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122 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAIl principio della necessaria coattività delle entrate tributarie è stato costantementeaffermato dalla Corte costituzionale, che ha fatto più volte riferimentoalle tasse e alle imposte quali «impositive di un sacrificio economicoindividuale» (11) ovvero di un «sacrificio economico individuale realizzatotramite un atto autoritativo a carattere ablatorio» (12). L’asserita coattivitàdella prestazione <strong>tributaria</strong> non va tuttavia confusa con la realizzazione coattivadella pretesa <strong>tributaria</strong>, ossia con gli strumenti esecutivi mediante i qualil’ente impositore può provvedere al soddisfacimento della pretesa stessa: ilconcetto di coattività della prestazione <strong>tributaria</strong>, infatti, sta a significare chela stessa è dovuta in virtù di obbligazioni (o di obblighi) alla cui nascita èestranea ogni partecipazione negoziale dell’obbligato (intesa come partecipazionediretta a obbligarsi) (13); il requisito della coattività dell’entrata <strong>tributaria</strong>,di fatto, è quello che permette di ricondurre le entrate tributarie al piùampio genus delle «prestazioni patrimoniali imposte» di cui all’art. 23 Cost.Con riferimento al caso di specie, il carattere coattivo dei «diritti di imbarco»deriva dal fatto che trattasi di prestazioni dovute al gestore aeroportualein forza di una obbligazione ex lege, cioè in virtù di una obbligazione lacui nascita è direttamente ricollegata dalla legge alla sussistenza, al verificarsio al venire meno di determinati fatti o situazioni di fatto della vita sociale (ic.d. presupposti di fatto del tributo) (14). In particolare, il fatto presupposto acui la legge riconduce il sorgere dell’obbligazione in questione è, ai sensidell’art. 1, l. n. 324 del 1976, il movimento delle persone negli aeroporti nazionaliaperti al traffico aereo civile, ciò che esclude qualsiasi forma di partecipazionenegoziale del soggetto passivo nella formazione del rapporto e,conseguentemente, esclude altresì la natura contrattuale delle prestazioni incommento.Detto questo, la categoria delle prestazioni imposte di cui all’art. 23Cost. è più ampia di quella delle prestazioni tributarie, per quanto le medesimene costituiscano senz’altro il nucleo principale: tutti i tributi, infatti, sonoriconducibili alla nozione di prestazioni patrimoniali imposte, ma non tutte leprestazioni imposte appartengono al novero dei tributi, con la conseguenzache la coattività non costituisce l’elemento decisivo ai fini della qualificazionedi un’entrata come «tributo» (15).In altre parole, se i tributi rientrano, quale species, nel più ampio genusdelle prestazioni imposte, essi devono presentare, insieme ai caratteri che individuanoe sono comuni a tutte le prestazioni imposte, ulteriori caratteri adessi propri, giacché, per definizione, la «specialità» si risolve appunto nellapresenza di un quid pluris rispetto agli elementi caratterizzanti comuni allacategoria generale (16).mento della pubblica amministrazione) non derivino comunque né da illecito, né da contratto,né da qualsiasi altra manifestazione di volontà dell’obbligato, e non siano riconducibilia nessun’altra fattispecie di diritto comune, ordinario o speciale (cfr. I. Manzoni-G.Vanz, op. cit., 15).(11) Definizione contenuta nella sentenza della Corte cost., 2 febbraio 1990, n. 63,cit.(12) Come affermato nella sentenza della Corte cost., 12 gennaio 1995, n. 2, cit.(13) In proposito si veda I. Manzoni-G. Vanz, op. cit., 11.(14) I. Manzoni-G. Vanz, op. cit., 11.(15) In proposito di veda A. Fedele, La nozione di tributo e l’art. 75 cost., inGiur.cost., 1995, 24.(16) G. Fransoni, op. cit., 130 ss.

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