11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PARTE SECONDA 1213. – La natura dei diritti di imbarcoL’appartenenza delle controversie in materia di diritti di imbarco allagiurisdizione delle Commissioni tributarie presuppone la natura di «tributo»(7) – e non di corrispettivo o di prestazione imposta in forza di un rapportoavente carattere contrattuale e privatistico (8) – delle prestazioni di cuiè causa; pare utile, pertanto, accertare la correttezza delle conclusioni dellesezioni unite verificando la sussistenza, in capo ai diritti aeroportuali, dellecaratteristiche distintive delle entrate tributarie.Il criterio di individuazione e definizione della nozione di «tributo»qui accolto è quello a contenuto economico-sostanziale, desumibile dallagiurisprudenza della Corte costituzionale (9), secondo cui la natura <strong>tributaria</strong>di una prestazione è ricavabile dalla presenza di due requisiti fondamentali:la coattività e il concorso alle spese pubbliche della prestazionestessa (10).(7) Come è noto, infatti, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, appartengonoalla giurisdizione <strong>tributaria</strong> le controversie riguardanti i «tributi di ogni genere especie».(8) Nel quale la messa a disposizione della struttura aeroportuale ha un collegamentofunzionale tipico dei contratti a prestazioni corrispettive con l’obbligo di pagamento del diritto.(9) Ex pluribus Corte cost., 10 febbraio 1997, n. 37 (in banca dati De Agostini Professionale,Leggi d’Italia); Corte cost., 12 gennaio 1995, n. 2 (in Riv. dir. trib., 1995, II,261, con nota di G. Falsitta); Corte cost., 2 febbraio 1990, n. 63 (in banca dati De AgostiniProfessionale, Leggi d’Italia); Corte cost., 10 febbraio 1982, n. 26 (in banca dati De AgostiniProfessionale, Leggi d’Italia); Corte cost., 18 maggio 1972, n. 92 (in banca dati DeAgostini Professionale, Leggi d’Italia); In dottrina, sul punto, si veda I. Manzoni-G. Vanz,Il diritto tributario, Giappichelli, Torino, 2007, 16. Si veda anche Corte cost., 11 febbraio2005, n. 73 (in banca dati Fisconline), laddove la Consulta, nell’attribuire natura <strong>tributaria</strong>al contributo unificato sugli atti giudiziari ha individuato nella sua disciplina le due «caratteristicheessenziali del tributo, cioè la doverosità della prestazione ed il collegamento diquesta ad una spesa pubblica. In proposito, è stato acutamente osservato che l’utilizzo deltermine «doverosità» in luogo di quello «coattività» sottintenda uno spostamento della prospettivadalla «fonte» (coattiva) della prestazione, ai valori di cui essa (prestazione) èespressione e momento di realizzazione, cioè a quei doveri di solidarietà politica, economicae sociale sanciti dall’art. 2 Cost. del quale, secondo una giurisprudenza costante, l’art.53 Cost. rappresenta una specificazione (G. Fransoni, La nozione di tributo nella giurisprudenzadella Corte costituzionale, in<strong>Diritto</strong> tributario e Corte Costituzionale, L. Perrone-C.Berliri (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, 131). La realizzazione delprincipio di solidarietà sociale – che si pone come condizione di legittimità del tributo enon come carattere strutturale dello stesso – presuppone necessariamente, sul piano della«struttura» stessa della funzione <strong>tributaria</strong>, che, in un ordinamento informato al principio dieguaglianza, la prestazione sia estesa a tutti i soggetti per i quali sia analoga la relazionecon i fatti cui la stessa (prestazione) è collegata (G. Fransoni, op. cit., 134).(10) In realtà, un tributo può anche risultare, in concreto, contrario ai principi costituzionali,senza che per questo ne muti la qualificazione giuridica di tributo, se congegnatoe disciplinato come tale.Ciò spiega l’attuale orientamento della dottrina, tendenzialmente portata a individuaree a definire i tributi (pur partendo da taluni dati tipici essenziali, come appunto il caratterecoattivo della prestazione) soprattutto per differenza o per esclusione: dandone quindi unanozione d’ordine prevalentemente negativo, destinata a comprendere in sé tutte quelle prestazionipatrimoniali dovute dai privati all’ente pubblico in forza di obbligazioni o di obblighiche (nascano essi ex lege o da fatto giuridico, o trovino la loro fonte in un provvedi-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!