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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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120 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAsezioni unite, con l’ordinanza n. 22245 del 17 ottobre 2006, riconoscono lanatura <strong>tributaria</strong> (e, in particolare, di «tassa») dei diritti di imbarco e affermanoaltresì la giurisdizione del giudice tributario essendo stata la domanda presentatanel vigore del novellato art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992.2. – Il quadro normativoI «diritti di imbarco» sono stati istituiti dall’art. 1, l. 5 maggio 1976, n.324, sul movimento dei passeggeri negli aeroporti nazionali aperti al trafficoaereo civile. Ai sensi dell’art. 5, l. n. 324 del 1976, sono dovuti all’Erario direttamentedal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero.Il successivo art. 6, 3 o comma, dispone poi che i diritti di imbarco competonoanche all’ente (5) che, in virtù di apposita convenzione, gestiscel’areostazione per passeggeri, anche se questa è costruita su aeroporti statali,civili o militari, ove si svolga attività aerea civile commerciale.L’art. 14, d.p.r. 15 novembre 1982, n. 1085 (6), poi, prevede che, negliaeroporti per i quali leggi speciali hanno disposto l’affidamento in gestionedell’intero complesso aeroportuale a tali enti o società, l’accertamento, la liquidazionee la riscossione dei diritti aeroportuali sono eseguiti a cura deglienti o delle società predette, cui per legge sono devoluti i proventi dei dirittistessi.In proposito, l’art. 15, d.p.r. n. 1085 del 1982 precisa che l’accertamentoe la liquidazione dei diritti nei casi sopra indicati sono effettuati dall’ente odalla società di gestione mediante l’emissione di fattura recante l’indicazioneanalitica delle somme dovute e che la riscossione è messa in atto dall’entestesso mediante l’esazione immediata della fattura oppure, previo accordo trale parti, mediante pagamento differito con addebito elevato nelle forme ordinariamentein uso.(5) La l. 24 dicembre 1993, n. 537 (Finanziaria 1994), all’art. 10, 13 o comma, haprevisto la costituzione di apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per larealizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predettesocietà possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati.Con d.lgs. 25 luglio 1997, n. 250, venne quindi istituito l’Ente nazionale per l’aviazionecivile (E.n.a.c.), ente pubblico non economico (successivamente trasformato in economico),dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale,contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza del Ministero dei trasporti, cui venneroassegnati in uso gratuito (art. 8, d.lgs. n. 250 del 1997) i beni del demanio aeroportuale peril successivo affidamento degli stessi alle costituende società di gestione, secondo i criterisopra richiamati.Con successivo d.l. 22 dicembre 1998, poi, fu attuata definitivamente la disposizionedi cui all’art. 10, 13 o comma, l. n. 537 del 1993, con la determinazione dei canonidovuti dalle società di gestione aeroportuale così costituite, nonché dalle società cheprovvedono alla gestione totale degli aeroporti in forza di leggi speciali. Tali canoni, dadeterminare su base semestrale, ai sensi dell’art. 2, d.l. 22 dicembre 1998 devono esserecorrisposti dalle società di gestione all’E.n.a.c., che effettua gli opportuni controlli per laverifica della corrispondenza dei canoni versati dalle società di gestione aeroportuale inragione della percentuale dei diritti e tasse aeroportuali da esse percepiti (art. 6, d.l. 22dicembre 1998).(6) «Modalità per l’accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l’usodegli aeroporti aperti al traffico aereo civile».

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