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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 119Le sezioni unite si erano pronunciate una prima volta sul punto, riconoscendola natura di prestazione patrimoniale imposta del diritto di imbarco,ma escludendo la giurisdizione del giudice tributario (2), non essendo – almomento dell’instaurazione del giudizio – ancora entrato in vigore l’art. 12, l.28 dicembre 2001, n. 448, che modificando l’art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546 ha esteso l’oggetto della giurisdizione <strong>tributaria</strong> fino a ricomprendervi«(...) tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie(...)» (3).Riassunto il giudizio, il gestore aeroportuale estende la propria domandaad ulteriori diritti dovuti successivamente a quelli oggetto della proceduramonitoria, con la conseguenza che, a tale nuova domanda, proposta in data20 marzo 2002, si rende applicabile ratione temporis l’art. 12, l. n. 448 del2001.In ossequio al principio secondo cui la giurisdizione e la competenza sideterminano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente almomento della proposizione della domanda (4), vengono revocati i provvedimentiemessi, posto che, per i diritti oggetto della nuova domanda, la giurisdizionedeve ritenersi attribuita alle Commissioni tributarie.Da qui il ricorso per regolamento di giurisdizione, a seguito del quale lenova, Napoli e Trieste, istituita dall’art. 30, l. 9 febbraio 1963, n. 82 («Revisione delle tassee dei diritti marittimi»).Tale imposizione venne presa di mira dalla Commissione europea, perché non era dovutadai passeggeri diretti o provenienti da altro porto nazionale, ma solo dai passeggeriprovenienti dall’estero, ciò che contrastava con il Regolamento 22 dicembre 1986, n. 4055,che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Statimembri e tra Stati membri e paesi terzi.L’Italia, quindi, rimediò alla situazione, abrogando la «tassa sui passeggeri», conl’art. 16, l. 29 dicembre 2000, n. 422 («Legge comunitaria 2000»), con ciò anticipando lasentenza di condanna della Corte di giustizia del 19 febbraio 2003 (causa C-295/00, Commissionedelle Comunità europee c. Repubblica Italiana, inRacc., 2002, I-01737) che dichiaròl’inadempienza del nostro Paese. Ad oggi, la «tassa sui passeggeri» non è ancorastata reintrodotta nel nostro ordinamento.(2) Con ordinanza, 20 maggio 2003, n. 7944, in Dir. mar., 2005, 1285, con nota diC. Golda.(3) L’intervento summenzionato, infatti, operato con la Finanziaria 2002, ha portatoal risultato della realizzazione dell’unità della giustizia <strong>tributaria</strong>, che è oggi giurisdizioneonnicomprensiva, posto che le Commissioni tributarie hanno acquistato carattere esclusivonelle materie indicate dall’art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, da specificarsi, però, inragione degli atti autonomamente impugnabili ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, fatto che,alla presenza di determinate circostanze, come si vedrà in seguito, può portare a non pocheproblematiche ermeneutiche. In tal senso C. Consolo-C. Glendi, Commentario breve alleleggi del processo tributario, Cedam, Padova, 2005, 12. Con riferimento al caso di specie,precedentemente alla modifica dell’art. 2, la norma prevedeva un elenco di tributi le cuicontroversie erano soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie e tra cui non figuravanoi diritti di imbarco.Con l’estensione della giurisdizione a tutti i tributi di ogni genere e specie si crearonoperò i presupposti per il riconoscimento della competenza del giudice tributario anche inrelazione alle controversie in materia di diritti di imbarco.(4) Tale principio è contenuto nell’art. 5, c.p.c. In sostanza, quando la giurisdizione èdeterminata in relazione a situazioni che si modificano nel corso del tempo, l’ordinamentoconsidera unicamente le norme rilevanti per la sussistenza di tali elementi al momento dellaproposizione della domanda (G. Chiovenda, Saggi di diritto processuale, Giuffrè, Milano,1993, I, 300).

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