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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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118 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAtà e/o proponibilità della domanda, e quindi sono estranei al giudiziodi regolamento.In conclusione, trattandosi di tassa e dovendo considerarsi la domandaproposta successivamente all’entrata in vigore della l. n. 448 del 2001,deve dichiararsi la giurisdizione delle Commissioni tributarie.La complessità della questione giustifica una pronuncia di compensazionedelle spese del presente procedimento.P.Q.M. – la Corte di Cassazione a sezioni unite dichiara la giurisdizionedel giudice tributario; compensa le spese. (Omissis).(*) SOMMARIO: 1. La fattispecie concreta. – 2. Il quadro normativo. – 3. La natura dei dirittidi imbarco. – 3.1. Il rapporto di correlatività dei diritti di imbarco ai servizi resiin contropartita. – 3.2. Profili iva: la risoluzione 31 luglio 2003, n. 164/E dell’Agenziadelle entrate. – 3.3. (Segue): le conseguenze dell’ordinanza n. 22245 rispetto all’interpretazionedell’Agenzia delle entrate. – 4. Giurisdizione e proponibilità delladomanda. – 5. Considerazioni conclusive.1. – La fattispecie concretaCon l’annotata sentenza, le sezioni unite, al fine di determinare la giurisdizionenella controversia, hanno esaminato la natura dei «diritti di imbarco»,istituiti dall’art. 1, l. 5 maggio 1976, n. 324 (1), sul movimentodei passeggeri negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile.(1) Tale disposizione si inserisce nel quadro delle «nuove norme in materia di dirittiper l’uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile». In proposito, vi è da dire che l’art.5, l. 5 maggio 1976, n. 324 prevedeva inizialmente un prelievo di importo variabile a secondache i diritti di imbarco si applicassero ai passeggeri imbarcati su voli internazionaliovvero su voli nazionali. Con lettera di diffida 23 dicembre 1996 la Commissione europeafaceva però notare alla Repubblica Italiana che la distinzione operata non era compatibilecon il principio della libera prestazione dei servizi sancito dall’art. 59 (ora art. 49) del TrattatoCE, nonché con le disposizioni del Regolamento del Consiglio 23 luglio 1992, n.2408, avente ad oggetto l’attuazione, ai sensi dell’art. 8 A del trattato CE (oggi art. 18), diuna politica dei trasporti aerei finalizzata alla graduale instaurazione di uno spazio comunitariosenza frontiere, ove fosse garantita la libera circolazione delle merci, delle persone,dei servizi e dei capitali. Successivamente, la commissione inviava il Parere motivato 14dicembre 1998, invitando l’Italia ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entrodue mesi dalla notificazione; non avendo la Repubblica italiana risposto a tale Parere neitermini previsti, la commissione adiva la Corte di giustizia.Nelle more del giudizio l’Italia si uniformò al parere della commissione, e, con decretodel Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 2000, i diritti di imbarco furonounificati con apposita tabella valida per tutti i passeggeri (imbarcati su voli internazionali,comunitari e nazionali) e per ciascuno scalo. Tale intervento anticipò la sentenza 4 luglio2001 della Corte di giustizia, con la quale veniva dichiarata l’inadempienza della RepubblicaItaliana (causa C-447/99, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica Italiana,in Racc., 2001, I-05203).Una situazione analoga, peraltro, si verificò, ma con conseguenze più radicali, con riferimentoalla «tassa sui passeggeri» imbarcati o sbarcati (per via navale) nei porti di Ge-

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