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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 117fatto che lo stesso sia applicato e percepito dalla società concessionaria.Addirittura, nel caso oggetto della pronuncia, la Corte è giunta adaffermare che la prestazione è del tutto svincolata da un rapporto conla prestazione del servizio, diventando una mera imposizione sulla capacitàcontributiva, e quindi annoverabile alla categoria delle imposte.Anche nel quadro tracciato dalla detta sentenza appare evidentementeriduttivo escludere il requisito del concorso alle spese pubbliche soloin considerazione della natura privata del soggetto attivo del rapporto.La Corte ha, infatti, affermato che l’attribuzione del potere impositivosi giustifica proprio come un sistema di finanziamento di un serviziopubblico, in quanto consente al soggetto al quale il servizio è affidatodi adempiere agli oneri particolari ad esso connessi.5.8. – Quanto alle questioni svolte dalla S. s.p.a. sull’affermato difettodi un atto impugnabile, potendo il processo tributario essere introdottosoltanto attraverso l’impugnazione di determinati atti, non sitratta di una questione riguardante la giurisdizione, ma alla proponibilitàdella domanda.La costante giurisprudenza della Corte ha da tempo affermato che,essendo la giurisdizione attribuita alle Commissioni tributarie per materia,l’inammissibilità di un’azione di mero accertamento dinanzi a talegiudice non pone un problema di giurisdizione, ma soltanto un problemadi proponibilità della domanda, e cioè al modo di esercizio dellatutela giurisdizionale attribuita a tale giudice.Come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte, apartire dalla sentenza delle sez. un. 17 giugno 1988, n. 4120, riguardoal giudice tributario, la proposizione di un’azione di accertamento dinanziallo stesso, pur essendo considerata estranea al modulo di taleprocesso, che deve essere necessariamente introdotto con l’impugnazionedi specifici atti, non dà luogo ad un’ipotesi di difetto di giurisdizione,ma soltanto ad un’improponibilità della domanda, essendo lagiurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, e non inconsiderazione dell’oggetto della domanda. Dalla natura esclusiva dellagiurisdizione <strong>tributaria</strong> discende, altresì, che una domanda non riconducibilealle ipotesi di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992,quale l’azione di mero accertamento, non viene devoluta al giudiceche sarebbe competente secondo le regole ordinarie di riparto, e cioèla distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi (SS.UU., ordinanza22 luglio 2004, n. 13793).La Corte è consapevole dei complessi problemi suscitati dalla devoluzionedi tutti i tributi ad un giudice, in un processo che deve essereintrodotto mediante impugnazione di particolari atti, nei casi in cuil’applicazione o la riscossione del tributo non avviene (come nellaspecie è accaduto) attraverso atti riconducibili all’elenco di cui all’art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Si possono, quindi, porre problemi diadeguatezza della tutela, che però non attengono alla giurisdizione, mache devono essere risolti nel quadro della cognizione sull’ammissibili-

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